Violenza sessuale: vi è risarcimento in caso di atti illeciti perpetrati da un dipendente?
Sì, è possibile che si configuri una responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per il fatto illecito del suo dipendente.
La disciplina normativa che configura la responsabilità per violenza sessuale perpetrata dal dipendente
La disciplina della responsabilità e del conseguente obbligo di risarcimento si rinviene nell’art. 2049 Cod. Civ.
Il predetto articolo statuisce la responsabilità del datore di lavoro e dei committenti nel caso di danno cagionato da un fatto illecito dei loro dipendenti, perpetrato durante l’attività lavorativa.
Si tratta di responsabilità indiretta e oggettiva, che non prevede alcuna prova liberatoria a favore del datore di lavoro.
Unico requisito, che fonda il diritto al risarcimento per fatto illecito perpetuato dal dipendente, è il c.d. nesso di “occasionalità necessaria” tra l’illecito e il rapporto di lavoro.
Tanto sta a significare che le mansioni affidate al dipendente debbano aver reso possibile o comunque agevolato il comportamento illecito produttivo di danno.
La casistica affrontata dalla giurisprudenza in tema di violenza sessuale riguarda medici, infermieri, insegnanti, agenti di polizia e altri dipendenti della pubblica amministrazione
La maggiore casistica affrontata dalla giurisprudenza riguarda dipendenti della Pubblica Amministrazione.
In pariticolare, l’interpretazione giurisprudenziale ha reso possibile l’individuazione di responsabilità in capo alla Pubblica Amminstrazione in relazione a reati commessi da dipendenti pubblici.
La Suprema Corte ha ravvisato la responsabilità di un Ospedale per i danni provocati da un medico anestesista, resosi autore di abuso sessuale in danno di paziente, narcotizzata in vista di un intervento chirurgico (Cass. civ. Sez. III Sent., 22/09/2017, n. 22058).
Allo stesso modo si è ritenuto respponsabile un agente della Polizia di Stato, che si era reso responsabile del delitto di violenza sessuale aggravata in danno di una donna della quale gli era stata affidata la custodia nelle camere di sicurezza (Cass. Pen. Sez. III Sent., 05/06/2013, n. 40613).
Si è anche ravvisata la responsabilità civile del Ministero della Pubblica istruzione per gli atti di abusi sessuali compiuti dal maestro di una scuola elementare in danno di sue alunne (Cass. pen. Sez. III, 02/07/2002, n. 36503).
Il consiglio dell’avvocato..
Sono considerati violenza sessuale anche abusi di vario genere a danno delle donne. Molto spesso questi atti, essendo poco cruenti, rimangono privi di denuncia, sopportati in silenzio dalle vittime.
Il silenzio alle volte non aiuta la guarigione dal danno sopportato…
Lo Studio Legale Lambrate informa…
Lo Studio Legale Lambrate si è già occupato di casi simili. Potrete quindi sottoporci il Vostro caso contattandoci per e-mail a info@studiolegalelambrate.it o al numero 02 39562550.