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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Il ritardo di un volo aereo deve essere risarcito.

Chi acquista un biglietto aereo stipula un contratto di trasporto che determina in capo alla compagnia aerea l’obbligo di assicurare i tempi di percorrenza ed il conseguente arrivo a destinazione.

La materia dei ritardi aerei, negli ultimi vent’anni, è stata regolamentata da importanti normative: a livello comunitario, dal Regolamento CEE 261/04, che ha dettato una importante e dettagliata disciplina in tema di ritardi aerei prevedendo che il vettore è responsabile per il danno conseguenza del ritardo, a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure.
A livello internazionale è stata stipulata la Convenzione di Montreal, ratificata in Italia con la legge n. 12/2004, che all’art. 19 prevede espressamente che “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”, salva naturalmente la prova liberatoria.

Il campo d’applicazione della Convenzione di Montreal si estende

ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo”.

Mentre il complementare Regolamento CE estende le regole della Convenzione a tutti i voli

in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato”, o anche “in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato”.

A livello nazionale, poi, il Codice Civile disciplina il contratto di trasporto di cui all’art. 1681 c.c., che a sua volta, richiama l’art. 1218 c.c. stabilendo che il vettore che non esegue esattamente la prestazione di trasporto o la esegue con ritardo, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’adempimento o ritardo è derivato da impossibilità sopravvenuta, ovvero da causa a lui non imputabile.

Le discipline sopra richiamate non sono poi così diverse: invero, sia per la Legge nazionale sia per quella comunitaria e sovranazionale, la compagnia aerea che non esegua esattamente la prestazione è tenuta al risarcimento del danno. In effetti, i biglietti indicano orari di partenza e di arrivo precisi, il che induce il trasportato a fare legittimo affidamento sull’arrivo entro la data e l’ora stabilita, in base alla quale programmare i propri impegni.
Qualora tali programmi debbano essere rivisti a seguito di un considerevole ritardo dovuto alla compagnia aerea, tale ritardo non può considerarsi fisiologico e tollerabile e determina la nascita di aspettative risarcitorie. Potrà quindi essere risarcito sia il danno patrimoniale conseguenza del ritardo dell’aereo, così ad esempio le spese di pernottamento, le spese sostenute per la perdita della coincidenza con un altro volo.

Quanto deve essere risarcito dalla compagnia aerea?

Per quanto attiene al quantum risarcibile, sia il Regolamento CE che la Convenzione di Montreal prevedono espressamente un risarcimento forfettizzato, sebbene il Regolamento preveda altresì all’art. 12 il diritto al risarcimento di un danno ulteriore, lasciando, infatti, “impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”.
Tale ulteriore danno patrimoniale deve essere allegato e provato, così ad esempio potranno essere risarcite le spese di pernottamento, le spese sostenute dal passeggero per arrivare a destinazione.

Per contro, la normativa sovranazionale non sembra concedere spazio per danni di altro genere, ed in particolare per il danno non patrimoniale. La giurisprudenza di merito, infatti,  ha precisato che “la compensazione pecuniaria forfettaria di cui all’art. 7 del Reg. CE dell’11.02.2004, n. 261, deve ritenersi pienamente satisfattiva, in assenza di specifica prova del maggior danno, di ogni disagio normalmente riconducibile ad un ritardo o ad una cancellazione del volo originario”.


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