L’assicurazione non può rifiutare il risarcimento dei danni subito dal passeggero per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza in caso di sinistro stradale.
Tutti sanno che l’uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio per i passeggeri a bordo di un’autovettura.
Se il passeggero subisce un danno in occasione di un sinistro stradale, quest’ultimo potrà essere risarcito dall’Assicurazione del veicolo sul quale viaggiava a prescindere dalla dinamica del sinistro, quindi anche nel caso in cui a determinare l’incidente stradale sia stato proprio il conducente dell’autovettura sul quale viaggiava.
Il passeggero, infatti, ai sensi dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni, in qualità di terzo trasportato, potrà richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti senza dover attendere la ricostruzione dell’incidente e le responsabilità delle autovetture coinvolte.
La dinamica dell’incidente stradale, però, può incidere sulla misura dei danni risarcibili.
In effetti, se dalla ricostruzione del sinistro emerge che, al momento dell’incidente stradale, il passeggero non indossava la cintura di sicurezza, quest’ultimo potrà vedersi risarcito solo parte dei danni subiti.
In una simile ipotesi, infatti, potrebbe sussistere un concorso di responsabilità del passeggero, atteso che il mancato utilizzo della cintura di sicurezza può aver concorso a causare le lesioni riportate.
L’aver omesso di allacciare la cintura di sicurezza può, quindi, determinare una limitazione del danno risarcibile ma non una totale esclusione.
L’assicurazione, infatti, non può rifiutarsi di risarcire il danno patito da un passeggero che non indossava la cintura di sicurezza, ritenendolo l’esclusivo responsabile delle lesioni riportate.
Sul punto, di recente la Suprema Corte di Cassazione ha precisato:
“il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno, né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.” (Cass. Civ. sent. n. 2531 del 30 gennaio 2019)
Il conducente, infatti, è responsabile dell’utilizzo della cintura di sicurezza da parte del passeggero, sicché, come ricordato dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata pronuncia:
“la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero.”
Pertanto, Il passeggero potrà formulare all’Assicurazione la richiesta di risarcimento danni, anche se nel sinistro occorso non ha utilizzato la cintura di sicurezza.
Il risarcimento dei danni patiti, infatti, non potrà essere escluso dall’Assicurazione ma solo ridotto in misura proporzionale in ragione dell’entità del contributo causale del passeggero alla produzione del danno dallo stesso patito.
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