Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Un sinistro stradale può causare diversi danni:il danno materiale, quindi il danno subito alla propria autovettura, il danno alla persona, quindi le lesioni personali provocate dall’incidente occorso, e il “danno da fermo tecnico”.
Il danno da fermo tecnico
Il “danno da fermo tecnico” consiste nel danno derivante dall’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo per tutto il tempo necessario per la riparazione; tempo che potrebbe non essere di breve durata se si considerano i tempi tecnici per l’intervento del carrozziere e l’attesa per l’uscita del perito assicurativo che perizia l’autoveicolo.
Tale voce di danno può concretizzarsi sia in un danno emergente, si pensi alle spese sostenute dal danneggiato per l’utilizzo di un veicolo sostitutivo, sia nel lucro cessante, inteso come mancato guadagno conseguito dall’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo.
Per poter ottenere il risarcimento del cosiddetto “danno da fermo tecnico” il danneggiato deve però provare tutti i danni patiti allegando ad esempio la fattura che comprova le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo, la fattura del costo del taxi, piuttosto che il costo dei biglietti dei mezzi pubblici, nonché quantificando il mancato guadagno ad esempio derivato dalla mancata stipula di un contratto con un Cliente per l’impossibilità di recarsi all’appuntamento.
L’onere della prova
La prova di tali danni deve essere rigorosa ed è posta in capo al danneggiato. In effetti, la giurisprudenza più recente ha affermato che “il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, che la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell’utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso“(Cass. Civ. n. 13718/2017).
La pronuncia riportata è di notevole importanza se si considera che l’orientamento giurisprudenziale più risalente era completamente di diverso avviso. In diverse sentenze, da ultimo Cass. Civ. n. 22687/13, gli Ermellini hanno infatti sostenuto che tale danno fosse in re ipsa, ovvero insito nella circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo. Il predetto orientamento riteneva quindi che il danno da fermo tecnico era esente da prova in ordine al concreto pregiudizio subito e che poteva essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 Cod. Civ.
Il consiglio dell’Avvocato
A tal proposito, l’avv. Elena Laura Bini precisa che “nonostante il contrasto giurisprudenziale evidenziato in materia, sembrerebbe che l’orientamento giurisprudenziale più recente sia quello sposato dai giudici di merito. Pertanto, qualora si volesse agire per ottenere il risarcimento del danno da fermo tecnico, nella richiesta risarcitoria sarà opportuno allegare tutti i costi sostenuti nelle more della riparazione del proprio veicolo, nonché le evidenze atte a provare il mancato guadagno quale conseguenza dell’impossibilità di utilizzare l’autovettura“.
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