In epoca moderna molti si sottopongono ad interventi di chirurgia plastica, quali, ad esempio, l’intervento di mastoplastica, mastopessi, liposcultura-liposuzione, gluteoplastica, addominoplastica, lifting facciale e del corpo, blefaroplastica, otoplastica, rinoplastica e così via.
Questi interventi molto di moda hanno, nella casistica giuridica, avuto in alcuni casi avuto esiti dannosi, pertanto, è bene eseguirli ad opera di medici chirughi qualificati in strutture sanitarie riconosciute.
E’ poi opportuno farsi fornire tutte le indicazioni e controindicazioni dell’intervento, specialmente per il tramite del consenso informato scritto.
In effetti, in alcuni casi portati all’attenzione dei Tribunali i danni biologici alla persona derivanti da interventi di chirurgia plastica non riusciti sono stati di notevole rilevanza.
Non in tutti i casi però il “risarcimento del danno da chirurgia plastica non riuscita” è stato posto a carico sia della struttura dell’intervento che del medico chirurgo.
Recentemente, infatti,il Tribunale di Verona, con sentenza del 22 giugno 2017, si è occupato del caso di una signora, che dopo essersi sottoposta ad una mastoplastica additiva, incaricava il medesimo chirurgo di ridurre il volume del seno.
Successivamente, la signora citava in giudizio il medico e la struttura dell’intervento per vedersi risarcito tanto il danno patrimoniale quanto quello non patrimoniale derivante dal trattamento a cui si era sottoposta, anche perchè aveva scoperto, dopo il trattamento, che il chirurgo aveva vantato una specializzazione in chirurgia plastica mai conseguita.
In questo caso, il giudice di merito non ha accolto la domanda nei confronti della struttura dell’intervento, ma solo quella nei confronti del professionista medico chirurgo, in ragione del fatto che il professionista aveva assunto l’obbligazione nei confronti del paziente in via autonoma e libera rispetto alla struttura che aveva solo ospitato medico e paziente.
Tanto anche sulla scorta del fatto che la paziente aveva lamentato solo imperizia nell’esecuzione del trattamento e non anche l’inadempimento dei doveri nascenti dal contratto di spedalità con la struttura dell’intervento, scelta in epoca successiva al conferimento dell’incarico al medico chirurgo.
Lo Studio Legale Lambrate esamina in via preliminare con l’ausilio del suo medico legale di fiducia la documentazione medica del danneggiato per valutare se ci siano profili di responsabilità medica giustificativi di una richiesta di danno da chirurgia plastica non riuscita.