Skip to main content

Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

A settembre i bambini tornano sui banchi di scuola. Terminate le ore lezioni, la famosa campanella suona e i bambini corrono verso l’uscita dove li attendono i genitori.

Può accadere che correndo verso i genitori un bambino subisca un danno.

Chi è responsabile del danno subito dal minore?

Dal momento in cui i minori varcano la soglia di accesso dell’edificio scolastico fino a quando vengono riconsegnati ai genitori sull’Istituto scolastico gravano precisi obblighi di protezione.

Gli obblighi di protezione dell’Istituto scolastico

I doveri di protezione impongono all’Istituto scolastico il controllo e la vigilanza del minore fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia.

Il caso oggetto di una recente pronuncia

Un bambino di otto anni mentre si accingeva ad uscire da scuola riportava delle lesioni a causa di un violento urto della mano sulla vetrata della porta d’uscita. Il minore, infatti, stava correndo verso l’uscita dove lo attendeva il padre. I genitori avevano avanzato richiesta di risarcimento del danno subito dal minore all’uscita di scuola. L’Istituto scolastico negava, però, ogni addebito.

La responsabilità della scuola

Con l’ordinanza n. 20285 del 26 luglio 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha condannato l’Istituto scolastico a risarcire il danno patito dal minore ai sensi dell’art. 2051 Cod. Civ.

La responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia

L’art. 2051 Cod. Civ. prevede un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale in capo al proprietario o al custode delle cose che hanno cagionato un danno a terzi.

Per esimersi da responsabilità il proprietario o il custode dovranno provare il caso fortuito.

La Giurisprudenza ha precisato che integra il caso fortuito il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato che presenti i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.

La circostanza che il minore corra al momento dell’uscita integra il caso fortuito?

No. Nella anzidetta pronuncia, i giudici di legittimità hanno precisato che non esonera da responsabilità “la circostanza che il bimbo si fosse messo a correre al momento dell’uscita, essendo (questa) una condotta del tutto prevedibile e frequente nei minori in tenera età


 Vuoi saperne di più?Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02.39562550 o per e-mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it

Visita gli articoli correlati:

La responsabilità della Scuola per gli atti di bullismo di un alunno

Cyberbullismo: responsabili i genitori per le foto pubblicate dai figli minori