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Il rifiuto al risarcimento del sinistro ingiustificato, purtroppo capita. Nel nostro sistema assicurativo, infatti, succede che le Compagnie, tenute a manlevare il proprio assicurato, oppongano un rifiuto al risarcimento, senza una fondata motivazione, procrastinando la controversia per lunghi periodi.

Tuttavia, a fronte di rifiuto al risarcimento ingiustificato, la Compagnia Assicurativa può essere chiamata a rispondere, oltre che del danno, di responsabilità da mala gestio.

Che cos’è la responsabilità da mala gestio?

Esiste, da un lato, l’ipotesi di responsabilità relativa al  rapporto danneggiato-assicuratore, c.d. responsabilità da mala gestio impropria e, dall’altro,  quella riconducibile ai rapporti assicuratore-assicurato-danneggiato, c.d. responsabilità da mala gestio c.d. propria.

La responsabilità da mala gestio impropria, comporta una responsabilità ultramassimale dell’assicuratore nei confronti della parte danneggiata e si configura quando ci sia un colpevole ritardo, ossia un comportamento ingiustificatamente dilatorio, trascorso il termine di cui all’art. 145 DLGS n. 209/2005.

La responsabilità da mala gestio propria, invece, si configura ai sensi degli artt. 1175, 1176 e 1375 Cod. Civ., in virtù dei quali l’Assicurazione ha l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto e, se oppone un rifiuto al risarcimento immotivato, può esporsi a responsabilità.

Pertanto, nei casi in cui la Compagnia Assicurativa, senza un fondata giustificazione, opponga rifiuto al risarcimento immotivato, rifiuto a gestire il sinistro oppure abbia una condotta impropria e scorretta, oppure ancora rimanga inerte di fronte alle richieste avanzate o causi un colpevole ritardo, arrecando danno,  potrà esporsi all’addebito di responsabilità da mala gestio.

Ad esempio, nel caso in cui l’Assicurazione opponga rifuto al risarcimento sulla scorta di una proposta del danneggiato, successivamente rivelatasiragionevole e vantaggiosa per l’assicurato, oppure nel caso in cui l’Assicurazione gestisca la lite curando eccessivamente i propri interessi a discapito del contraente-assicurato.

Un caso recente…

Recentemente, la Suprema Corte, con sentenza  n. 9666 del 19 aprile 2018, è tornata ad occuparsi di un caso di mala gestio, ove, in particolare, si chiedeva ex art. 2900 Cod. Civ., che la Compagnia assicurativa fosse condannata al pagamento dell’indennizzo anche oltre il massimale.

La condotta colposa, contestata all’Assicurazione, risiedeva nel fatto che le danneggiate, per il tramite del loro legale, avevano rivolto ad essa una proposta transattiva, ingiustificatamente rifiutata dall’Assicurazione, che avrebbe estinto ogni obbligazione dell’assicurato verso le danneggiate.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione

“l’assicuratore della responsabilità civile, avendo assunto l’obbligo contrattuale di tenere indenne l’assicurato dalle pretese del terzo danneggiato, ha altresì l’obbligo di attivarsi per salvaguardare gli interessi di quello: e dunque costituisce una condotta inadempiente rispetto agli obblighi scaturenti dal contratto di assicurazione, rifiutare una vantaggiosa offerta transattiva proveniente da parte del terzo danneggiato”.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, per individuare le conseguenze dell’inadempimento dell’Assicuratore, che oppone un rifiuto al risarcimento del tutto immotivato, così di fatto violando l’obbligo contrattuale di tenere indenne il proprio assicurato da richieste di terzi danneggiato, devono essere distinte in tre ipotesi:

– la prima relativa al fatto che, nonostante il rifiuto al risarcimento immotivato causi ritardo nell’adempimento, il massimale resti capiente, in tal caso, si applicheranno le regole sulla mora e all’applicazione delle sanzioni amministrative ex art. 315 Cod. Ass.;

– la seconda relativa al fatto che il massimale, capiente all’epoca del sinistro, divenga incapiente al momento del pagamento, per effetto del deprezzamento del denaro, della variazione dei criteri per la liquidazione del danno etc. In tal caso, si potrà pretendere una copertura assoluta, oltre il massimale.

– la terza relativa al fatto che il massimale assicurato sia stato incapiente da principio e con ciò, anche se l’Assicurazione avesse agito correttamente, non  ci sarebbe mai stata una copertura integrale del danno e, dunque, l’Assicurazione potrà al massimo essere condannata a pagare gli interessi legali e il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, Cod. Civ. sul massimale.

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