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E’ possibile chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli?

A quali condizioni è possibile richiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli?

Anzitutto, nella sentenza di divorzio gli ex coniugi regolano, tra le tante, la contribuzione del mantenimento dei figli in capo al genitore non collocatario.

La sentenza di divorzio passa in giudicato “rebus sic stantibus”. Ciò significa che può essere modificata se sopravvengono fatti nuovi che modificano in misura sostanziale la situazione vigente al momento della sentenza.

Per esempio, un deterioramento delle condizioni economiche del genitore tenuto al mantenimento, derivato dalla perdita di lavoro, è un fatto nuovo idoneo a fondare una richiesta di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio.

La riduzione dell’assegno di mantenimento per fatti nuovi

La riduzione dell’assegno di mantenimento potrà essere accordata se sopraggiungono fatti nuovi che modificano la situazione economica presente al momento del divorzio.

Rilevano solo i fatti nuovi che sopravvengono alla sentenza di divorzio.

E’ esclusa ogni rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche esistenti e non addotte nel giudizio di divorzio.

L’accertamento di fatti nuovi che modificano le condizioni economiche degli ex coniugi

Il giudizio di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli richiede, dunque, l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi che incida in misura non irrilevante sull’assetto patrimoniale degli ex coniugi.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che

in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice deve verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale” (Cass. n. 32529 del 2018).

Ciò in quanto i “giustificati motivi” che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorchè non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. in Cass. n. 28436 del 28/11/2017).


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