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Attenzione agli assegni vecchi, quelli senza la scritta “non trasferibile” in alto a destra.

L’emissione e l’incasso di assegni vecchi, senza la scritta “non trasferibile” in alto a destra, di importo superiore o uguale a euro 1.000,00 comporta importanti sanzioni.

Le sanzioni vengono comminate a prescindere che l’ operazione sia dolosa o che derivi da una mera dimenticanza.

E’ soggetto a sanzione, infatti, anche un privato che emetta un assegno per pagare la prestazione del dentista, del notaio, o per acquistare un bene. Quindi anche in caso di operazione assolutamente lecita, chi emette e chi incassa l’assegno “incriminato” rischia di dover pagare salate sanzioni.

Assegno trasferibile: emetterlo o incassarlo comporta una violazione di legge.

La violazione commessa è quella ai sensi dell’art. 49 comma 5 Dlgs 90/2017 che prescrive “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita’”. Altrimenti, ai sensi dell’art. 63, comma 1, Dlgs 90/2017 viene applicata una sanzione amministrativa da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Qualora, quindi, gli assegni senza l’apposita dicitura “non trasferibile” superano l’importo di euro 1.000,00, al soggetto erogante e al beneficiario verrà appunto comminata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 63, comma 1, Dlgs 90/2017.

Perché si deve pagare una sanzione se si dimentica di inserire la scritta “non trasferibile” sull’assegno?

La ratio legis di una simile disposizione è da rinvenirsi nel fatto che un assegno trasferibile è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce all’incasso. Ciò significa, quindi, che tale titolo è paragonabile al denaro contante che, al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio e l’evasione fiscale, è soggetto a particolari limitazioni.

Come viene irrogata la sanzione?

Al soggetto interessato viene dapprima notificato un atto preliminare con il quale viene preannunciata la contestazione dell’infrazione di cui all’art. 49 comma 5 Dlgs 90/2017. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze infatti notifica un verbale al quale allega la fotocopia dell’assegno incriminato e la data di emissione.

Nel predetto avviso, poi, l’autorità presentata la possibilità di aderire all’oblazione.

Cosa significa “aderire all’oblazione”?

Aderendo all’oblazione il soggetto non dà corso al procedimento sanzionatorio, pagando nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento euro 6.000,00 oltre euro 5.00. Con il predetto pagamento la procedura si estingue.  Così facendo, infatti, il destinatario del provvedimento “limita” la sanzione amministrativa alla somma di euro 6.000,00 in luogo alla cornice edittale che contiene una forbice molto ampia (dai 3.000,00 euro a 50.000,00 euro).

Cosa succede se non si aderisce all’oblazione?

In alternativa, il soggetto destinatario del provvedimento può depositare osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Nelle osservazioni è possibile spiegare le circostanze nelle quali è avvenuto il pagamento incriminato. Si può, altresì, chiedere di essere sentiti personalmente.

Si può richiedere l’applicazione della sanzione amministrativa ai minimi edittali (quindi di “soli” euro 3.000,00).

Ai sensi dell’art. 67 Dlgs 90/2017 nell’applicare la sanzione l’autorità competente deve tenere conto di alcuni indici. In particolare, ricordiamo la gravita’ della violazione, il grado di responsabilita’ e la capacita’ finanziaria della persona responsabile; l’esistenza di precedenti e analoghe violazioni.

Come si può ottenere la riduzione della sanzione?

Una volta comminata la sanzione, nei termini per impugnare il decreto sanzionatorio, è possibile depositare un’istanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con la predetta istanza viene richiesto il pagamento della sanzione in una misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a 1/3 della sanzione irrogata.

In pratica, nel caso in cui a seguito del deposito delle osservazioni il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovesse irrogare una sanzione amministrativa è possibile, depositando un’apposita istanza,  richiedere l’applicazione dello sconto della sanzione amministrativa di un terzo.

Facendo un esempio pratico, qualora a seguito del deposito delle osservazioni la sanzione irrogata è pari ad euro 3.000,00 con il deposito dell’istanza si potrebbe ottenere l’ulteriore riduzione di 1/3 e pagare, di fatto, soli euro 2.000,00. Il tutto, in luogo ai 6.000,00 euro previsti per l’oblazione.

Conviene aderire all’oblazione o attendere il procedimento sanzionatorio?

Il parere dell’Avvocato

Ad onor del vero non è possibile conoscere che misura avrà la sanzione amministrativa” precisa l’avv. Elena Laura Bini. “E’ però possibile effettuare un giudizio di opportunità legato alle circostanze concrete del caso di specie. In particolare, ad esempio, se l’assegno incriminato è di importo basso (supera di poco il limite di legge di euro 1.000,00) sarà più probabile che venga comminata una sanzione inferiore ai 6.000,00 euro previsti dall’oblazione.

Ci sono novità in corso sulla disciplina menzionata?

La disciplina in oggetto (molto gravosa) è al vaglio del Parlamento. Sembrerebbe, infatti, che sia stata ipotizzata una soluzione meno gravosa per i trasgressori onesti. Nello specifico, tale proposta prevede l’applicazione di una sanzione pari al 10% dell’importo trasferito per importi non superiori ai 30 mila euro. Tale previsione sembrerebbe (e ad onor del vero il condizionale qui è ancora più d’obbligo) che sia anche retroattiva per cui potrebbero beneficiarne anche chi ha commesso l’infrazione prima dell’eventuale entrata in vigore della disciplina più favorevole.

Ricorrendo all’esempio pratico, qualora il danaro trasferito con assegno trasferibile ammonti ad euro 2.000,00, la sanzione ipotizzata nella nuova proposta di legge ammonterebbe ad euro 200,00.  Importo nettamente inferiore, rispetto ai 3.000,00 euro previsti quali minimi edittali o ai 6.000,00 euro previsti per l’adesione all’oblazione.

Per questa ragione, nelle more di un possibile intervento legislativo più favorevole, potrebbe essere opportuno non aderire all’oblazione. Aderendo alla oblazione, potrebbe essere preclusa la possibilità di invocare la minore sanzione.

Può essere utile ricorrere all’Avvocato?

La politica dello Studio Legale Lambrate è quella di evitare di incardinare giudizi perdenti e dagli esiti quasi certamente infruttuosi per il Cliente.

In quest’ottica, solo qualora ricorrano i presupposti e le circostanze del caso concreto lo consentano, gli avvocati dello Studio Legale Lambrate depositano nell’interesse del soggetto che ha emesso l’assegno senza la dicitura “non trasferibile” o che l’ha incassato debite osservazioni volte ad ottenere il minimo edittale della sanzione amministrativa. Una volta definito il procedimento sanzionatorio, poi, previa sempre un’accurata analisi del contenuto del provvedimento, gli avvocati dello Studio Legale Lambrate depositano un’istanza volta ad ottenere per il Cliente l’ulteriore riduzione di 1/3 della sanzione amministrativa comminata. 

Approfondimenti

Il 19 dicembre 2018 è entrata in vigore la legge n. 136/2018 che ha previsto l’applicazione di sanzioni ridotte per importi trasferiti inferiori a 30.000,00 euro.  Per richiedere maggiori informazioni o chiarimenti potete inviare una mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it o telefonare al numero 02.39562550. 

Lo Studio Legale Lambrate ha ottenuto una importante pronuncia favorevole per il cittadino.

Il parere dell’Avvocato

Lo Studio Legale Lambrate informa che sta già operando su tutto il territorio nazionale su casi aventi ad oggetto l’argomento de quo. Gli avvocati dello Studio Legale Lambrate sono quindi a disposizione degli utenti per una preliminare valutazione della fondatezza delle Vostre pretese.

Tutti coloro che ritengano di aver subito pregiudizio potranno rivolgere la loro richiesta all’indirizzo e-mail info@studiolegalelambrate.it o al numero di telefono 02.39562550.

Le richieste verranno esaminate dagli Avvocati, che forniranno riscontro nel più breve tempo possibile.

Per maggiori informazioni consulta anche gli articoli:

Le conseguenze dell’emissione di più assegni trasferibili

Assegno trasferibile: che cosa è l’oblazione?

Assegno trasferibile: ridotte le sanzioni per importi inferiori a trentamila euro

Novità sulla sanzione per l’assegno senza scritta “non trasferibile”