Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Co-amministratori di sostegno:è possibile richiedere che due persone vengano nominati amministratori di sostegno?
Come è noto, la Legge prevede la possibilità per chi non sia in grado di provvedere in piena autonomia ai propri bisogni di ricorrere all’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Quest’istituto prevede la nomina di un amministratore di sostegno che gestisca gli interessi del beneficiario.
E’ ammissibile la richiesta di nomina di due co-amministratori di sostegno?
La richiesta di nomina di due co-amministratori di sostegno potrebbe pervenire dai genitori.
Entrambi i genitori, infatti, avendo cresciuto e sostenuto il loro figlio insieme, potrebbero voler tutelare tale comunione proponendo di essere entrambi nominati co-amministratori di sostegno.
In effetti, non di rado è stata avanzata richiesta di nomina di due persone in qualità di co-amministratori di sostegno.
La risposta della Giurisprudenza alla possibilità di richiedere la nomina di due co-amministratori di sostegno, però, non è univoca.
E’ possibile solo nominare un ausiliario dell’amministratore di sostegno
Esiste, infatti, un orientamento giuridico che esclude la possibilità di nomina di co-amministratori di sostegno.
Il Tribunale di Varese ha ribadito che
“nell’amministrazione di sostegno non è prevista la possibilità di un co-amministratore” (decreto del 7 dicembre 2011).
Nel caso trattato dal Tribunale di Varese la beneficiaria dell’amministrazione di sostegno era una donna affetta da diverse patologie invalidanti che non le consentivano di prendersi cura del suo animale da compagnia.
La donna aveva espressamente richiesto che la sua migliore amica si occupasse dell’animale che avrebbe, altresì, potuto vedere ogni qualvolta l’amica le avrebbe fatto visita.
Il Tribunale, escludendo la possibilità di nomina di un co-amministratore, ha nominato l’amica in questione ausiliario dell’amministratore di sostegno.
Secondo il Tribunale di Varese ciò è possibile poiché
“l’art. 411, comma I, Cod. Civ. richiama espressamente l’art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare)”.
L’ammissibilità della nomina di due co-amministratori di sostegno
Diversa è l’opinione di altri Tribunali.
Il Tribunale di Ravenna ha, infatti, recentemente affermato che è possibile nominare entrambi i genitori quali co-amministratori di sostegno, purché abbiano poteri tra loro differenziati.
In effetti, il Tribunale in questione con decreto del 6 marzo 2020 ha precisato che
“è ammissibile, in casi specifici (quali, a titolo esemplificativo, l’esistenza di un conflitto di interesse tra beneficiario e amministratore, necessità di specifiche e differenziate competenze), la nomina di un co-amministratore di sostegno”.
Nel caso oggetto del provvedimento i genitori, richiedendo la nomina di entrambi i genitori come co-amministratori di sostegno, miravano a salvaguardare il rapporto bigenitoriale pienamente instauratosi con il figlio maggiorenne non autosufficiente.
I co-amministratori di sostegno devono avere poteri differenti
Al fine di tutelare il beneficiario dell’amministrazione di sostegno il Tribunale ha precisato che i co-amministratori di sostegno devano avere poteri differenti e ben delineati.
Sul punto, la Giurisprudenza ha precisato che
“al fine di evitare che la nomina di un co-amministratore si riveli un ostacolo al concreto e sollecito svolgimento della misura, appare opportuno differenziare i poteri conferiti a ciascun genitore al fine di garantire agli stessi, pur nel comune accordo tra di loro, una autonomia operativa mediante una suddivisione dell’incarico” (Tribunale di Genova decreto del 17 dicembre 2015).
Così, nelle pronunce citate alla madre in qualità di amministrazione di sostegno era stati assegnati tutti i poteri afferenti alla cura della persona mentre la gestione del patrimonio era stata affidata al padre.
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