L’art. 687 Cod. Civ. disciplina il peculiare caso relativo alla revocazione del testamento per sopravvenienza di figli o discendenti dopo la morte del testatore, il quale, al momento della redazione del testamento, non li conosceva: perché ne ignorava l’esistenza oppure perché non ancora nati.
In questo caso, statuisce la norma, sono revocate di diritto le disposizioni testamentarie.
E’ il caso, ad esempio, di figli naturali, nati da relazioni extraconiugali, i quali, dopo la morte del genitore, chiedano l’accertamento della paternità naturale del defunto con contestuale revoca del testamento ex art. 687 Cod. Civ.
Ma non solo, infatti, è anche il caso di chi rediga testamento senza considerare un figlio, perché la sua nascita si realizzerà successivamente in assenza di modifica del testamento ormai redatto.
E’ bene precisare che è stato ormai chiarito dalla giurisprudenza che il testamento redatto da chi sapeva dell’esistenza di propri figli naturali deve essere revocato anche qualora l’accertamento della filiazione avvenga dopo la morte del testatore, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità o anche maternità naturale.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione (ex multis e per tutte Cassazione civile, sez. II, sentenza 5 gennaio 2018, n. 169) si tratterebbe di uno strumento di tutela ulteriore e non alternativo rispetto a quello apprestato dalle norme previste a tutela dei legittimari, volto ad eliminare eventuali discriminazione in danno ai figli naturali che, senza alcuna responsabilità, non abbiano potuto affermare il proprio status di figli prima della morte dei genitori.
Vuoi saperne di più? Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02.39562550 o per e-mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it