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E’ possibile ottenere la revoca del testamento redatto dal genitore biologico che, seppur sapeva dell’esistenza di un figlio naturale, non l’ha riconosciuto nè menzionato?

La cronaca riporta diversi casi nei quali un figlio naturale non viene riconosciuto dal genitore biologico per tutta la vita e, nemmeno, nell’atto contenente le sue ultime volontà.

Esiste una tutela per i figli naturali non riconosciuti?

Anzitutto i figli naturali non riconosciuti possono agire in giudizio per vedersi accertare il loro status di figlio. La prova di tale status può essere fornita con qualunque mezzo. A tal fine, utile, seppur costoso, può essere l’esame del DNA.

Ci sono dei rimedi per ottenere la revoca delle disposizioni testamentarie?

L’art. 687 Cod. civ. prescrive la caducazione delle disposizioni a titolo universale, o particolare, per ignorata esistenza o per sopravvenienza di figli.

L’anzidetto articolo recita infatti “le disposizioni a titolo universale o particolare fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benchè postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio”.

L’art. 277 Cod. Civ. equipara gli effetti della sentenza che dichiara la filiazione naturale al riconoscimento.

Sulla base del combinato disposto degli articoli appena citati, la Giurisprudenza è granitica nel ritenere che le disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento possano essere revocate anche in caso di vittoriosa azione di accertamento della filiazione.

Pertanto, per richiedere la revoca delle disposizioni testamentarie ai sensi dell’art. 687 Cod. Civ. è necessario prima ottenere una pronuncia favore circa l’accertamento dello status di figlio.

Può essere sempre revocato il testamento?

Il testamento potrà essere revocato a seguito della avvenuta modifica della situazione familiare, salvo che il de cuius non abbia previsto detta eventualità, provvedendovi al riguardo, ai sensi dell’art. 687, terzo comma, Cod. Civ.

La questione dibattuta

L’aspetto più discusso della normativa appena citata riguarda la corretta interpretazione dell’art. 687 Cod. Civ. In particolare, se tale articolo è applicabile anche nell’ipotesi in cui l’accertamento giudiziale della filiazione sia stato compiuto nei confronti di un soggetto che aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio.

In altri termini, è revocabile ai sensi dell’art. 687 Cod. Civ. un testamento che non menziona l’esistenza di un figlio del testatore, sebbene il de cuius era a conoscenza della sua esistenza?

Le due tesi contrapposte

Una prima tesi ritiene applicabile l’art. 687 Cod. Civ. in quanto il predetto articolo ha “quale fondamento oggettivo la mera modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni: e tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto il figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l’azione di accertamento della filiazione naturale”.

Una seconda tesi, invece, ritiene che, in simili ipotesi, “la tutela dei diritti successori dei figli e dei discendenti viene attuata mediante la disciplina della successione necessaria, in una maniera completamente diversa, e cioè mediante il riconoscimento di un potere di impugnativa delle disposizioni lesive della riserva e non con la caducazione automatica del testamento”.

L’intervento della Suprema Corte di Cassazione

Sul punto, la Suprema Corte è intervenuta chiarendo che

in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell’art. 687 c.c., comma 1, ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicchè, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l’azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell’art. 277 c.c., comma 1, e art. 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, nè che quest’ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza”(Cass. Civ. sentenza n. 13680 del 21 maggio 2019).

La Suprema Corte ha quindi precisato che non rileva la circostanza che il de cuius quando ha redatto testamento già conosceva l’esistenza di un figlio che non ha mai voluto riconoscere in vita per esperire l’azione ex art. 687 Cod. Civ. ed ottenere, quindi, la revoca delle disposizioni contenute nel testamento.

Il consiglio dell’Avvocato

Gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini ricordano che “l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è imprescrittibile con riguardo al figlio e, se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti entro due anni dalla sua morte”.


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