La richiesta di revoca dei pagamenti disposti dalla società fallita
Intrattenere rapporti commerciali può essere rischioso.
Può accadere che la società cliente non paghi la prestazione svolta, vuoi perché non voglia corrispondere quanto dovuto, vuoi perché non abbia sufficienti risorse economiche.
Un rischio, forse meno noto, è quello in cui può incorrere un soggetto che ha incassato del denaro da una società che, dopo poco tempo, è fallita.
In tal caso,la somma ricevuta potrebbe essere richiesta dalla Procedura Fallimentare. Il creditore, infatti, potrebbe ricevere la notifica di un atto di citazione diretto ad ottenere la revoca dei pagamenti versati dalla società poi fallita.
A quali condizioni il creditore deve restituire il denaro incassato?
Anzitutto, è bene segnalare che la Legge prevede diverse ipotesi di revocatoria fallimentare.
Una di queste riguarda la possibilità di revoca dei pagamenti compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Il denaro dovrà essere restituito se il creditore conosceva lo stato di dissesto in cui verteva la società poi fallita.
Cosa significa che il creditore conosceva lo stato di dissesto?
Significa che il creditore, al tempo del pagamento, doveva avere contezza che la situazione economica, patrimoniale della società sua debitrice era irreversibile.
La prova della sussistenza di tale consapevolezza deve essere fornita dal curatore.
Sul punto, la Giurisprudenza si è espressa precisando che il curatore può fornire la prova anche per il tramite di presunzioni purché questi siano gravi, precisi e concordanti. Il curatore, infatti, deve fornire
“la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi, dai quali potersi desumere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle concrete condizioni in cui si è trovato ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore” (ex multis Cass. Civ. n. 25635/2017).
In altri termini, il curatore deve provare che al tempo del pagamento esistevano gravi e precisi indici di dissesto che non potevano essere ignorati da una società diligente.
Nell’atto di citazione notificato, dunque, la curatela potrebbe, ad esempio, allegare la circostanza che in quel periodo erano stati elevati dei protesti, erano pendenti diverse procedure esecutive, erano presenti articoli di giornali che riportavano la situazione di dissesto della società debitrice.
La richiesta di revoca dei pagamenti: come resistere?
Anzitutto è opportuno analizzare punto per punto ogni elemento che la controparte ritiene fondare la conoscenza in capo al creditore dello stato di insolvenza.
La pubblicazione dei Protesti
Per quanto attiene alla pubblicazione dei protesti, la Giurisprudenza in una recente pronuncia ha precisato che l’elevazione dei protesti è solo un elemento sintomatico dell’astratta possibilità del creditore di conoscere al momento dei pagamenti l’esistenza dei protesti. Tale elemento, però, non esonera la curatela dall’offrire la prova che il creditore, al momento dei pagamenti, aveva la necessità di consultare il bollettino dei protesti (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 10500 del 15 aprile 2019).
La pendenza di procedure esecutive
Per quanto attiene alla pendenza di procedure esecutive, invece, è stato precisato che le procedure fallimentari, esecutive individuali e/o monitorie non sono soggette a forme pubblicitarie. Le cancellerie, poi, non sono autorizzate a fornire informazioni in ordine al deposito degli atti relativi (Cass. 22 marzo 2013, n. 7281, Cass. 4 marzo 2010, n. 5256). Pertanto, all’epoca del pagamento, il creditore ben avrebbe potuto non sapere dell’esistenza di simili procedure.
Le notizie di stampa
Con riferimento alle notizie di stampa, invece, sarà opportuno verificare il periodo di pubblicazione e la loro diffusione. Non è, infatti, da escludere a priori la circostanza che il creditore non abbia realmente letto alcun articolo di giornale. Tanto, ad esempio, può accadere se la notizia del dissesto è apparsa su edizioni locali di quotidiani non diffusi nell’ambito territoriale in cui ha sede il creditore.
La condizione professionale del creditore
La verifica della effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, poi, deve essere accertata considerando anche la condizione professionale del creditore che ha incassato le somme oggetto di revocatoria.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 21749 del 27 agosto 2019 ha precisato che
“la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza va accertata conferendo rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens, onde la misura della diligenza esigibile da quel soggetto va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all’onere di informazione tipico del relativo settore di operatività”.
In altri termini, la Giurisprudenza ha precisato che verificare l’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, deve prestarsi particolare attenzione al creditore che ha incassato le somme.
Il grado di diligenza richiesto nella verifica della situazione patrimoniale della società debitrice è, infatti, diverso se la società creditrice non è avvezzo a valutazioni di natura economica e finanziaria in quanto non è un soggetto qualificato (si pensi ad esempio ad un Istituto di credito).
Sul punto, si richiama il seguente principio di diritto secondo il quale bisogna valorizzare
“la qualità del soggetto verso cui si dirige l’azione revocatoria e della conseguente disponibilità, in capo allo stesso, di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi (cfr. Cass. 13 ottobre 2005, n. 19894, che ha conferito rilievo alla circostanza per cui il creditore era, nella vicenda sottoposta al suo esame, una banca)” .
Vuoi saperne di più? Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02.39562550 o per e-mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it
Consulta anche gli articoli correlati:
Cosa fare se la società fallita chiede la restituzione di pagamenti ricevuti?