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Il diritto alla restituzione delle donazioni immobiliari è stato oggetto di una recente Riforma legislativa (Legge n. 182/2025).

Il fine della novella legislativa è quello di rendere i beni immobili, acquistati per donazione, più sicuri per l’acquirente terzo in buona fede, evitando che questi si trovino obbligati alla restituzione dopo anni dall’acquisto.

Prima della Riforma, infatti, l’immobile donato poteva rientrare fisicamente nella massa ereditaria, anche se alienato a terzi estranei, sulla scorta di una vittoriosa azione di riduzione.

Con la Riforma del 2025 invece l’immobile donato e alienato a terzi non può più “tornare indietro” nell’eredità. Così il terzo che compra un bene immobile, proveniente da donazione, non corre più il rischio di perdere il bene.

Non vi è più il diritto alle restituzione delle donazioni?

I legittimari (i figli, il coniuge, gli ascendenti) continuano ad avere diritto alla restituzione delle donazioni immobiliari effettuate in vita, conseguendo però non più il bene immobile in sé per sé, ma solo il valore economico.

In altri termini, l’azione di riduzione, volta alla tutela del legittimario leso da donazione o dal testamento, non è più opponibile ai terzi acquirenti.

Il beneficiario della donazione dovrà conguagliare la quota lesa, versando al legittimario una quota di denaro al fine di integrare la quota di legittima.

Vedi anche:

Azione di riduzione

Donazione