La responsabilità del padrone del cane ai sensi dell’art. 2052 Cod. civ.
Il padrone di un cane o di un animale può essere chiamato a rispondere dei danni da questo arrecati ai sensi dell’art. 2052 Cod. Civ., rubricato “danno cagionato da animali”: ecco la responsabilità del padrone del cane.
Più precisamente, sulla scorta dell’art. 2052 Cod. Civ. “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
In pratica, il proprietario di un animale o un soggetto affidatario (per il tempo che lo ha sotto la sua custodia) è responsabile della condotta del cane o, più in generale, del comportamento dell’animale, anche se fuori dalla sua vigilanza.
Pertanto, se il cane o l’animale cagiona danni a cose e persone il proprietario o l’affidatario saranno chiamati a risponderne.
La responsabilità del padrone del cane si configura anche nel caso in cui questo cagioni danno ad altro cane o animale.
In capo al padrone del cane, responsabile dei danni, si configura una vera e propria responsabilità oggettiva, che prescinde dall’accertamento della colpa, fondandosi sul solo rapporto di fatto con l’animale.
L’Avv. Alessandra Giordano avverte che “il padrone dell’animale, tuttavia, potrà sottrarsi da responsabilità ove fornisca prova del caso fortuito, che potrebbe essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato”.
La condotta gravemente imprudente del danneggiato è, infatti, stata considerata dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 24 ottobre 2016, n. 1102) idonea ad integrare il caso fortuito, con esenzione di responsabilità in capo al proprietario dell’animale, nella misura in cui l’azione di avvicinarsi all’animale senza alcuna reale necessità potrebbe inquadrarsi come una condotta imprudente.
Non è infrequente che, di fronte ad un animale, si configuri la condotta imprudente del danneggiato: basti pensare a chi si avvicini ad accarezzare un cane legato all’interno della sua cuccia! Bisognerebbe quindi evitare, se non autorizzati dal proprietario dell’animale.
Vuoi saperne di più? Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02.39562550 o per e-mail all’indirizzo info@studiolegalelambrate.it