Il medico ostretico è responsabile dei danni cagionati al nascituro per non aver effettuato durante l’assistenza al parto le manovre contenute nelle linee guida di riferimento.
Tanto perché se il medico ostretico si fosse attenuto alle linee guida e avesse praticato le manovre di emergenza, il danno patito dal nascituro non si sarebbe verificato.
Il mancato rispetto dell’ostetrico delle linee guida
In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, le Sezioni Unite hanno stabilito che qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono “rispettate” le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali e sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto (Sez. U., sentenza n. 8770 del 21.12.2017, dep. 22.02.2018).
Diversamente, il medico sarà ritenuto responsabile del danno cagionato dalla sua condotta.
Sul fatto
Nel prestare assistenza al parto, il medico ostetrico non si avvedeva della presenza nel nascituro di segni indicatori di una patologia (distocia di spalla).
Il medico ostetrico aveva omesso la relativa diagnosi e non aveva adottato le doverose condotte previste nelle linee guida di riferimento. Nel caso di specie, peraltro, aveva esercitato anche trazioni eccessive ed improvvide sul vertice fetale.
Tanto avrebbe determinato la lesione dell’arto superiore sinistro.
La prova del nesso causale
Per affermare la responsabilità del medico ostretico è necessario provare che le lesioni riportate dal nascituro sono diretta conseguenza della condotta omissiva del sanitario. L’esame dell’accertamento della riferibilità causale delle lesioni riportate alla condotta attesa, può non essere semplice.
Il Giudice, infatti, per determinare il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento dannoso, si avvale della consulenza di periti che hanno competenze specialistiche rispetto ai fatti occorsi.
I periti nominati, escussi in dibattimento, avevano chiarito che l’associazione d’arto era stata la causa di una distocia di spalla, da intendersi quale condizione di alterazione nella regolare discesa del feto.
Nel dibattimento era poi stato chiarito che in simili casi al sanitario sono imposte manovre codificate dalle leges artis, contenute nelle linee guida di riferimento. Manovre di emergenza che il sanitario non aveva realizzato.
I periti avevano poi escluso che la lesione potesse essere stata provocata da fattori intrauterini, come pure da fattori esterni occorsi nella fase successiva alla estrazione del feto, quali, ad esempio, una caduta all’atto del primo bagnetto.
La sentenza di merito, infine, sottolineava il fatto che il medico ostetrico non solo non si era attenuto alle linee guida prescritte dalla legge ma aveva esercitato pressioni incaute sulla pancia della donna e del tutto sconsigliate nei casi di distocia di spalla.
In conclusione
Tanto, secondo la Suprema Corte di Cassazione, è idoneo a fondare il convincimento circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta del medico ostetrico e il danno riportato dal nascituro (Cass. pen. sentenza n. 19386 del 8 maggio 2019). Accertata così la responsabilità del sanitario, il bambino nato avrà diritto al risarcimento del danno patito.
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