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La responsabilità della scuola per atti di bullismo di un alunno nei confronti di un suo compagno si  configurerebbe per culpa in vigilando, ai sensi dell’art. 2048 Cod. Civ. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la recente sentenza n. 6919 del 4 aprile 2018.

La fattispecie

Un alunno minorenne di una Scuola Superiore subiva ripetuti atti di bullismo da un suo compagno, perpetuati nel tempo con insulti e minacce e  culminati in una vera e propria aggressione fisica con ricovero ospedaliero.

Tanto, di fronte ad un atteggiamento omertoso dell’Istituto scolastico, che aveva ricevuto numerose denunce senza però nel tempo prendere gli opportuni provvedimenti.

La responsabilità della Scuola

In particolare, l’art. 2048 Cod. Civ. prevede che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

In pratica, tutti gli insegnanti sono responsabili dei danni cagionati a terzi dal fatto illecito dei loro allievi, nel tempo in cui si trovano sotto la loro sorveglianza.

Il fondamento di tale norma risiede nel fatto che gli allievi vengono affidati alla scuola, pertanto, dall’ingresso a scuola (o, più precisamente, sin dall’accesso al cortile o comunque alle pertinenze dell’istituto) sino all’uscita, ivi compreso il tragitto compiuto dall’apposito pulmino, la Scuola ne è responsabile.

Pertanto, ogni l’evento lesivo che si verifichi verificato nel periodo in cui il minore è affidato alla Scuola, deve addebitarsi alla Scuola stessa, stante la presunzione di colpa per l’inosservanza dell’obbligo di sorveglianza di cui all’art. 2048 Cod. Civ.

La presunzione anzidetta può essere superata solo con laddove si fornisca la prova  del caso fortuito (ossia di un evento straordinario non prevedibile).

Nel caso affrontato dalla citata pronuncia,  la responsabilità della Scuola si concretizzava nel fatto che gli Insegnanti ed il Dirigente non avevano preso adeguati provvedimenti contro il bullo, nonostante le ripetute denunce ricevute durante tutto l’anno scolastico.

Così, la Scuola veniva condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal suo studente in solido con l’aggressore ed i suoi genitori.

La responsabilità dei genitori del bullo

In particolare, i genitori venivano chiamati a rispondere di “culpa in educando”, ai sensi dell’art. 2048 Cod. Civ., per non aver impartito all’autore degli illeciti una educazione adeguata.

A nulla è valso il tentativo di difesa del padre, che asseriva di non aver potuto far fronte ai suoi doveri educativi, stante la non convivenza con il figlio a seguito del divorzio con la madre.

In effetti, i genitori sono  comunque tenuti a mantenere, istruire ed educare i figli e ad assisterli moralmente ai sensi dell’art. 147 Cod. Civ.

Il consiglio dell’Avvocato

Nel caso di atti di bullismo è opportuno denunciare immediatamente e formalmente i fatti alla Scuola, invitandola a prendere provvedimenti urgenti atti a tutelare lo studente vittima di bullismo, nonché, se ne ricorrano gli estremi, anche all’Autorità Penale.


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