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Oggigiorno, con l’aumento delle convivenze more uxorio e la diminuzione dei matrimoni, molte coppie di conviventi si pongono spesso il quesito di come disciplinare i rapporti patrimoniali tra i conviventi.

Purtroppo, nella maggioranza dei casi, questo quesito si pone nella coppia solo quando questa per i più svariati motivi naufraghi con l’epilogo della cessazione della convivenza.

Cosa si può fare quindi per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi?

  • contratto di convivenza

A mente dell’art. 1, commi 36-65 della Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, i conviventi, possono presentare “la dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto” presso gli Uffici anagrafici del Comune.

I conviventi di fatto, ai sensi del medesimo articolo (comma 50), possono sottoscrivere un contratto di convivenza, così disciplinando i loro rapporti patrimoniali.

Questo contratto di convivenza può essere stipulato in  forma scritta con atto pubblico oppure con  scrittura privata autenticata da un Notaio o da un Avvocato.

Il professionista Notaio o Avvocato trasmetteranno entro i successivi 10 giorni dalla stipula, a mezzo pec, al Comune di residenza dei conviventi il contratto stipulato, a quel punto in vigore formalmente tra i conviventi.

  • scrittura privata

Nulla vieta però ai conviventi, che non vogliano o non condividano l’idea di ufficializzare in Comune la loro convivenza, di redigere tra loro e sottoscrivere una scrittura privata, indicando chi, in quale misura e come, ciascuno dei conviventi ha contribuito all’acquisto della casa o all’affitto, alle utenze e alle spese condominiali, agli arredi e così via.

Sicché, nella nefasta ipotesi in cui la convivenza dovesse cessare, ci sarà un documento da utilizzare come prova nei confronti del convivente che accampi pretese pretestuose.

Che valore può avere un documento contabile scambiato tra i conviventi?

Una recente pronuncia della Suprema Corte si è espressa proprio sul valore di un documento disciplinante i rapporti di debito credito tra i conviventi (così, Cass. Civ., Sezione Terza, sentenza del 15 maggio 2018 n. 11766).

In particolare, la controversia affrontata dalla Corte di Cassazione verteva sulla condanna di una signora  alla restituzione di una somma di denaro prestata dal suo ex convivente per l’apertura di un negozio di abbigliamento.

Nel caso di specie, veniva fornita un prospetto contabile sottoscritto dall’ex compagna, a comprova delle somme di denaro ricevute dal ex convivente.

La Suprema Corte ha osservato come tale documento debba considerarsi un vero e proprio atto di riconoscimento di debito e non un mero atto contabile.

In particolare, la ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco.

Ovviamente, bisogna tener presente come un documento renda più facile sconfessare eventuali pretese pretestuose dell’ex compagno/a, piuttosto che addurre un mero comportamento da provarsi con prova orale per testimoni!

Il consiglio dell’Avvocato.

“Attenzione”, avverte l’Avv. Alessandra Giordano, “in quanto l’art. 2034 Cod. Civ., statuisce che non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente  prestato  in esecuzione di doveri morali o sociali”.

La giurisprudenza, infatti, tende a ricondurre le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto di convivenza, alle obbligazioni naturali (ex art. 2034 Cod. Civ.), a condizione (del tutto discrezionale) che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Per questo motivo, laddove si scelga di disciplinare a casa propria per iscritto i rapporti patrimoniali tra i conviventi, converrebbe che questi siano suddivisi in maniera equa e adeguata, onde prevenire controversie di sorta.