Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Con la pronuncia di separazione il Giudice può dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione.
La richiesta di addebito della separazione deve essere richiesta da un coniuge qualora ricorrano determinati presupposti. Il presupposto sostanziale dell’addebito è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
E’ sufficiente che il coniuge tradisca o abbandoni il tetto coniugale per ottenere l’addebito della separazione?
Per ottenere l’addebito della separazione non è sufficiente la mera violazione da parte del coniuge dei doveri di fedeltà e di coabitazione.
E’ infatti necessario provare è che è stata proprio la violazione dei doveri di fedeltà e coabitazione ad aver determinato la crisi del rapporto coniugale.
Dunque, non basta provare che il coniuge abbia tradito: è necessario provare che proprio la scoperta del tradimento ha determinato una intollerabilità della vita matrimoniale, fino a quel momento serena.
Niente addebito della separazione se i coniugi erano già in crisi
Da ciò deriva che se il tradimento è avvenuto in un momento successivo al manifestarsi della situazione di crisi matrimoniale, il coniuge tradito non potrà ottenere l’addebito della separazione.
La più recente giurisprudenza
Tanto è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione in una recentissima pronuncia nella quale è stato precisato che
“la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. Civ. n. 14591 del 28 maggio 2019).
Chi deve provare che proprio il tradimento ha determinato la situazione di crisi coniugale che ha portato alla separazione?
Il coniuge che richiede l’addebito della separazione.
Sul punto, la sentenza appena richiamata ha precisato che
grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione.
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