Ultimo aggiornamento 6 Ottobre 2021
Come si deve comportare il datore di lavoro se, nel corso di un procedimento disciplinare, il lavoratore comunica l’insorgenza di una malattia?
L’interruzione del procedimento disciplinare per malattia del lavoratore è un tema controverso.
Il procedimento disciplinare può essere proseguito legittimamente oppure è necessario attendere l’esaurirsi della malattia?
Può quindi essere validamente irrogata la sanzione, compresa quella più gravosa del licenziamento?
Da ultimo si è espressa la Suprema Corte di Cassazione la quale ha affermato che il diritto (pacifico) del lavoratore di essere sentito oralmente nel corso del procedimento disciplinare non è assoluto e non riguarda il differimento dell’incontro sulla base dell’eventuale stato di malattia, poiché ciò di per sé non implica l’impossibilità assoluta di allontanarsi temporaneamente da casa (Sent. Cass. n. 980/2020 del 17 gennaio 2020).
Lo stato di malattia non è in assoluto una condizione ostativa
Quindi lo stato di malattia non può rappresentare in assoluto una condizione ostativa a presenziare all’audizione orale (se richiesta, ovviamente).
Il lavoratore ha diritto a richiedere lo spostamento dell’incontro fissato per la deposizione orale solo se allega prova della specifica natura ostativa dello stato morboso all’allontanamento fisico da casa o dal luogo di cura.
Nessun problema, invece se il lavoratore presenta le proprie giustificazioni con nota scritta e non viene fatta specifica richiesta di audizione.
Il caso oggetto della pronuncia
Da notare come nel caso affrontato nella sentenza citata, il datore di lavoro aveva accettato di differire il primo incontro per accomodare le esigenze del lavoratore malato, ma aveva poi comunicato l’indisponibilità per una terza data trasmettendo invece un invito a presentare delle controdeduzioni (cosa non fatta dal lavoratore).
Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta dei principi sopra enunciati, ha confermato la legittimità del licenziamento (quale sanzione disciplinare del caso) per non esservi stata violazione del diritto di difesa come previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto.
Il Consiglio dell’Avvocato
L’avv. Michele Sacchi precisa che “il procedimento disciplinare può dunque concludersi anche durante l’insorgenza della malattia del lavoratore, il quale non può opporre la semplice malattia come ragione ostativa alla presentazione all’audizione personale, ma deve specificare con precisione il perché non può spostarsi da casa o dal luogo di cura. Ovviamente, affinché l’eventuale sanzione espulsiva sia efficace, occorrerà infine attendere il termine del periodo di malattia”.
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