La maggior parte dei conflitti in materia di successione ereditaria riguardano indebiti prelievi dal conto corrente del de cuius ad opera dell’altro contestatario rimasto in vita (oppure del delegato ad operare nel rapporto bancario).
Sul punto, la buona notizia è che la Giurisprudenza di Legittimità ha ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale sui conti correnti cointestati con il de cuius.
Si può così affermare che i rapporti interni tra titolari di conti correnti sono pacificamente regolati dall’art. 1298, secondo comma, Cod. Civ., in virtù del quale i debiti e i crediti solidali si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.
In pratica, se il saldo attivo risulti alimentato solo da somme di pertinenza di uno solo dei correntisti si deve escludere che l’altro possa avanzare diritti ed attribuirsi arbitrariamente la metà della giacenza.
L’altro correntista, se anche erede, avrà così diritto soltanto alla quota di eredità prevista per testamento o per Legge e non anche alla metà del conto corrente.
Nel caso in cui il cointestatario del conto corrente del de cuius proceda ad effettuare prelievi anomali, gli interessati potranno procedere alle relative contestazioni, dimostrando che il denaro depositato sul conto corrente era di proprietà esclusiva del defunto.
Pure il delegato ad operare sul conto del de cuius deve restituire le somme alla massa ereditaria! Sul punto, suggeriamo sul nostro sito internet la lettura di questo articolo correlato: “Indebiti prelevamenti dal conto corrente del de cuius prima della sua morte”.
Lo Studio Legale informa…
Lo Studio Legale Lambrate, da molti anni, si occupa di ricostruzione dei conti correnti bancari del de cuius e, dopo aver raccolto tutta la documentazione presso i vari Istituti di Credito, contesta formalmente eventuali prelievi “anomali” al fine di vederli ricondotti alla massa ereditaria, accrescendo così la quota ereditaria degli eredi lesi.
Vedi anche:
Il prelievo dal conto corrente o dal conto titoli cointestato