L’acquisto di immobile all’asta, in alcuni casi per lo più marginali, può rivelare brutte sorprese.
Questo acquisto di immobile all’asta è realizzato con la formula visto e piaciuto. Pertanto, eventuali vizi, scoperti dopo l’acquisto, potrebbero non essere coperti da tutela per l’acquirente.
Tanto, salvo non si verta in un ipotesi di responsabilità del perito di stima.
Non si può fare proprio nulla in tema di acquisto all’asta nei confronti della procedura fallimentare?
Esiste un solo caso in cui è possibile agire nei confronti del Fallimento.
E’ il caso c.d. della vendita “aliud pro alio”.
In pratica, in tutti i casi in cui l’oggetto di vendita non coincide con quello di aggiudicazione.
Si tratta del caso in cui la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell’avviso di vendita; ovvero manchi di particolari qualità necessarie per assolvere la sua funzione economico sociale; oppure ancora risulti del tutto compromessa la destinazione del bene all’uso preso in considerazione nell’ordinanza di vendita quale elemento determinante per la formulazione dell’offerta d’acquisto.
Quando l’immobile all’asta risulti, successivamente al trasferimento, essere sensibilmente diverso dal bene indicato nella procedura fallimentare viene meno il nucleo essenziale e l’oggetto stesso della vendita forzata.
Sicché, in questa situazione, si può domandare la nullità dell’atto di vendita, con conseguente diritto a ripetere quanto versato.
Un esempio relativo agli immobili in asta
La mancanza del certificato di abitabilità integra l’ipotesi di vendita aliud pro alio, in quanto nella vendita dell’immobile destinato ad abitazione il certificato di abitabilità costituisce il requisito giuridico essenziale del bene compravenduto.
Quest’ultimo va infatti ad incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità.
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