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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Le polizze assicurative prevedono che, verso pagamento di un premio, l’assicurazione tenga indenne l’assicurato da ogni danno  contemplato nelle condizioni di polizza di cui è responsabile.

La sospensione dell’operatività della polizza per mancato pagamento del premio assicurativo

L’assicurato, quindi, per avere una valida copertura assicurativa, deve corrispondere all’assicurazione un premio. L’art. 1901 Cod. Civ. prevede, infatti, che il mancato pagamento del primo premio di polizza determina la sospensione dell’operatività della polizza fino alle ventiquattro ore successive al pagamento.

Il c.d. periodo di tolleranza

Per quanto attiene ai premi successivi, invece, lo stesso articolo prevede che “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.

Proprio in merito a questa disposizione, si è posto il particolare problema circa i sinistri avvenuti nel c.d. periodo di tolleranza. (quindi nei quindici giorni successivi alla scadenza del premio assicurativo). In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi successivi al primo ci si è chiesto se un sinistro avvenuto nel periodo di tolleranza sia coperto o meno dalla polizza assicurativa.

Il quesito appena illustrato non è di poco conto se si considera che il caso di specie posto all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione riguardava l’operatività di una polizza di responsabilità civile di un’impresa edile per la morte di un dipendente dell’impresa assicurata a causa di un sinistro sul lavoro.

L’impresa, condannata a risarcire il danno, attivava quindi la propria polizza assicurativa per essere tenuta indenne. La compagnia assicurativa, però, eccepiva la non operatività della polizza in questione in quanto scaduta. In specifico, l’assicurato non aveva corrisposto un premio assicurativo e il sinistro si era verificato entro i quindici giorni (c.d. periodo di tolleranza) dalla scadenza convenuta per il pagamento del premio.

Nel caso di specie sopra riassunto, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26140/2016 ha precisato che la sospensione della copertura assicurativa non avviene automaticamente con lo spirare del termine per il pagamento del premio ma solo dopo che siano trascorsi quindici giorni da tale termini (c.d. periodo di tolleranza). Ciò anche quando, decorsi inutilmente quindici giorni, l’assicurato continui a non versare il premio assicurativo.

Il consiglio dell’Avvocato

L’avv. Elena Laura Bini sottolinea che “il predetto principio, che consente la copertura assicurativa anche sui sinistri avvenuti successivamente alla data di scadenza ma nei quindici giorni (c.d. periodo di tolleranza), sebbene sia stato enunciato in merito a una polizza di responsabilità civile, può estendersi per qualsiasi genere di polizza assicurativa. Con una sola precisazione; le Polizze Vita, per espressa previsione normativa, non soggiacciono alla disciplina dettata dall’art. 1901 Cod. Civ., pertanto, il principio di diritto enunciato non potrà essere applicato alle Polizze Vita”. 


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