Polizze vita: la mancata indicazione di patologie conosciute può determinare l’annullamento della polizza vita
Al momento della sottoscrizione di una polizza vita l’assicurazione chiede di compilare un questionario sullo stato di salute.
E’ necessario prestare molta attenzione nella compilazione del questionario; eventuali reticenze o inesattezze possono essere causa di annullamento delle polizze vita.
Questo adempimento, infatti, è di fondamentale importanza atteso che l’assicurato è obbligato a fornire all’assicurazione tutte le informazioni circa il suo stato di salute, senza omettere alcun dato.
L’art. 1892 Cod. Civ., infatti, pone in capo all’assicurato dei precisi obblighi informativi prescrivendo che le dichiarazioni inesatte o reticenti del cliente sono causa di annullamento del contratto assicurativo stipulato.
Perchè è fondamentale fornire all’assicurazione le reali condizioni di salute conosciute?
Perchè il contratto di assicurazione è un contratto aleatorio. Un contratto, quindi, dove ad una prestazione certa (il pagamento del premio da parte dell’assicurato) corrisponde una prestazione incerta (il pagamento della somma assicurata è subordinato ad un evento futuro e incerto – che nell’ipotesi di polizze vita per il caso morte è, appunto, la morte dell’assicurato).
Nei contratti di assicurazione, dunque, gli obblighi informativi hanno la specifica funzione di garantire un giusto equilibrio tra i rischi che ogni parte si assume circa l’evento futuro ed incerto (morte dell’assicurato). Evento che, nella polizza vita, costituisce proprio l’oggetto del contratto.
Diversamente, sottoscrivendo una dichiarazione inesatta e non veritiera, l’assicurato falsa gli obblighi informativi pretesi dalla compagnia assicurativa necessari per una corretta analisi dei possibili e futuri rischi.
Quali sono le conseguenze giuridiche della violazione degli obblighi informativi ex art. 1892 Cod. Civ.?
La compagnia assicurativa, sulla scorta delle inesatte od omesse dichiarazioni ricevute, potrà negare il diritto all’indennizzo di polizza.
Ciò in quanto, l’art. 1892 nell’ipotesi di inesattezza della predisposione degli obblighi informativi da parte del cliente prevede proprio l’annullamento del contratto assicurativo stipulato.
Quando il comportamento dell’assicurato è causa di annullamento del contratto assicurativo?
Sul punto, si segnala la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 7245 del 29/03/2006, nella quale si precisa che il comportamento dell’assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892 c.c. quando all’atto della conclusione del contratto si verificano tre condizioni.
In specifico, l’assicurato deve aver reso una dichiarazione inesatta o reticente; la dichiarazione deve essere stata resa con dolo o colpa grave; la reticenza deve essere stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore.
Sul punto, si segnala, altresì, l’ordinanza n. 19520 del 4 agosto 2017 nella quale si precisa che
“il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c., quando l’assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all’assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro”.
Nel caso oggetto della sopra citata pronuncia, gli Ermellini hanno ritenuto sussistere colpa grave nel contraente che, al momento della stipula della polizza, pur non essendo consapevole di avere una patologia tumorale, aveva sottoscritto una dichiarazione attestante una circostanza non vera, ossia di non aver subito interventi chirurgici nei cinque anni precedenti.
Come si valuta la correttezza del comportamento assunto dall’assicurato?
Per valutare il comportamento assunto dall’assicurato è necessario accertare le condizioni di salute dell’assicurato nonchè gli eventuali sintomi già noti o conoscibili dallo stesso presenti al tempo della sottoscrizione della polizza.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima pronuncia n. 24563 del 5 ottobre 2018 ha, infatti, precisato che
“per valutare la correttezza del comportamento assunto dall’assicurato in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuto nello stipulare la polizza “vita”, il giudice, dunque, deve porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute, presenti al tempo della sottoscrizione della polizza, già noti o conoscibili da parte dell’assicurato in base a un criterio di ordinaria di diligenza, senza tener conto di quanto accaduto ex post se non in termini di ulteriore elemento di riscontro circa il collegamento logico-temporale con lo stato pregresso di salute“.
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