Ultimo aggiornamento 6 Ottobre 2021
Eredità e polizza vita: la polizza vita designa gli eredi come beneficiari: quale quota spetta all’erede?
Alla morte del de cuius, l’erede può scoprire di essere stato indicato, al pari di altri, come beneficiario di una polizza vita.
Cosa si intende per polizza vita?
La polizza vita è un contratto di assicurazione che comporta la corresponsione di un indennizzo a favore dei beneficiari indicati nel contratto.
La polizza vita è un negozio inter vivos con effetti post mortem. Ciò in quanto la morte dell’assicurato rappresenta solo il momento in cui si potrà richiedere l’indennizzo all’assicurazione di un diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione.
Nell’assicurazione sulla vita, il terzo acquista il suo diritto all’indennità per effetto della designazione. Questo comporta che, al verificarsi della morte del contraente, il beneficiario può rivolgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la prestazione.
La designazione dei beneficiari della polizza vita
Il contraente potrà indicare nella polizza il nome dei beneficiari oppure, più genericamente, potrà designare beneficiari “gli eredi”.
In questo secondo caso, ci si è domandato se l’indennizzo di polizza debba essere liquidato secondo le proporzioni della successione ereditaria, oppure in parti uguali.
Sul punto, di recente, le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza del 30 aprile 2021, n. 11421, hanno di recente chiarito che:
“La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori una quota uguale dell’indennizzo assicurativo”.
Ciò in quanto, la clausola che designa i beneficiari gli “eredi” comporta l’identificazione con coloro che rivestono tale qualifica, al momento della morte dello stipulante.
Al contrario, non rileva, invece, la qualità dell’erede secondo le regole successorie e quindi è indipendente dalla circostanza che l’erede rinunzi o accetti la vocazione.
In caso di più beneficiari designati…
Essendo, quindi, il contratto la fonte regolatrice del diritto all’indennizzo, in presenza di una pluralità di beneficiari, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione delle quote fra i beneficiari medesimi, le quote stesse devono presumersi uguali.
In altri termini, in caso di pluralità di beneficiari a ciascuno dei beneficiari spetterà una quota uguale.
Ciascun beneficiario potrà esigere dall’assicuratore il pagamento nella rispettiva misura.
Cosa succede in caso di premorienza di un erede indicato come beneficiario dal contraente?
La eventuale premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari, comporta, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma un subentro degli eredi dell’erede indicato come beneficiario.
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