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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Patti successori: sono nulli e non hanno alcun valore.

L’art. 458 Cod. Civ., infatti, sancisce la nullità di ogni convenzione con cui un soggetto dispone della propria successione o di ogni patto con cui si disponga o si rinunci a diritti successori prima dell’apertura della successione.

Il caso più semplice è quello di un fratello che conviene con l’altro di rinunciare all’eredità del loro genitore non ancora defunto.

L’accordo raggiunto è nullo in quanto contrasta il divieto contenuto nell’art. 458 Cod. Civ.

Perchè i patti successori sono nulli?

Perchè la Legge vuole tutelare i soggetti inesperti che sarebbero portati a dilapidare il patrimonio ereditario prima ancora di averlo ricevuto.

Sul piano etico, invece, il divieto mira a scongiurare l’immoralità del desiderio della morte del de cuius.

Patti successori: alcune pronunce giurisprudenziali

Sul punto, la Giurisprudenza ha precisato che è nulla la rinuncia fatta da parte di un coerede al diritto a che la donazione effettuata dal de cuius all’altro coerede sia sottoposta alla riunione fittizia ed alla eventuale successiva riduzione in caso di lesione di legittima, finchè viva il donante.

Tale rinuncia, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, è possibile solo dopo la morte del donante.

Questo principio è stato ribadito anche in un’altra pronuncia della Suprema Corte di Cassazione la quale ha ravvisato un patto successorio nella scrittura privata con la quale una sorella aveva acconsentito al trasferimento in favore dei fratelli della proprietà di immobili appartenenti al padre a fronte dell’impegno di questi ultimi di versarle una somma di denaro. Con questa somma i fratelli intendevano regolarizzare, prima della morte del de cuius, i diritti della sorella in qualità di erede legittimario.

Più di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che

“è nulla per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 Cod. Civ. la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando è ancora in vita il de cuius, con la quale si rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a far accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando, in quanto idonei a dissimulare in realtà una donazione”(Cass. Civ. Ordinanza n. 15919 del 15.06.2018)


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