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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

In Italia diversi sono i bambini adottati. Ad alcuni di questi, in particolare quelli nati da parto anonimo, fino a pochi anni fa era preclusa ogni possibilità di conoscere la propria madre biologica.

Qualcosa è cambiato: i figli adottati nati da parto anonimo possono provare a cercare la propria madre biologica attraverso il Tribunale.

Facciamo un passo indietro: cosa prevede la Legge italiana in tema di parto anonimo?

La Legge italiana prevede che una donna possa al momento del parto dichiarare la volontà di rimanere anonima. Questa facoltà è stata introdotta con la finalità di tutelare la salute della donna e del nascituro. Il pregio di questa normativa consiste nel fatto che una donna che non vuole essere riconosciuta potrà comunque partorire in una struttura sanitaria adeguata e garantire al nascituro tutte le cure del caso.

In materia, la Corte Europea dei diritti umani con la sentenza del 25 settembre 2012, nel caso Godelli contro Italia, si è espressa negativamente sulla normativa italiana. Ciò nella misura in cui non prevedeva la possibilità di chiedere alla madre se intende reiterare la scelta di rimanere nell’anonimato espressa in sede di parto.

A seguito dell’intervento della Corte Europea dei diritti umani, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 22 novembre 2013, n. 278, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28 comma 7 della Legge 4 maggio 1983.

In particolare, il predetto articolo è stato dichiarato illegittimo nella misura in cui non prevedeva la possibilità di interpellare la madre circa la sua volontà di reiterare la scelta di restare anonima adottata durante il parto.

Ora, dunque, il figlio nato da parto anonimo ha la possibilità di ricongiungersi con la propria madre biologica.

In che modo si può interpellare la madre biologica?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 25 gennaio 2017, n. 1946, ha precisato che il figlio adottato può rivolgersi al Tribunale per i Minorenni in cui risiede e depositare un’istanza di interpello.

Letta l’istanza il Giudice dovrà convocare la madre biologica con modalità che la tutelino e le garantiscano il suo diritto alla riservatezza.

Per esempio, alcuni tribunali tutelano la donna invitandola in Tribunale senza che le venga esplicitato il motivo della convocazione.

Nel caso in cui la madre persista nel mantenere l’anonimato, il giudice dà solo riferimento scritto al Tribunale senza formare nessun verbale e senza comunicare il nome del richiedente.

In caso contrario, il giudice redige un verbale, sottoscritto anche dalla madre e verrà comunicato il nome del figlio.

Cosa accade se la madre è deceduta?

Nell’ipotesi in cui, invece, il giudice apprenda la notizia del decesso della madre biologica, il diritto del figlio a conoscere le proprie origini non incontra più alcun limite.

Pertanto, al figlio verrà comunicato il nome della propria madre biologica.


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