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Ultimo aggiornamento 6 Ottobre 2021

Parità di retribuzione e l’intervento dell’Unione Europea: l’Avv. Sacchi approfondisce l’importante tema della parità di retribuzione uomo – donna.

LA VIA VERSO LA PARITÀ DI RETRIBUZIONE PASSA PER IL LUSSEMBURGO- LA SENTENZA “TESCO STORES” E L’ART. 157 DEL TFUE

Il diritto dell’Unione Europea ancora una volta dimostra la sua preminenza rispetto alle norme “domestiche” dei singoli Stati Membri nel sistema della gerarchia delle fonti. Lo fa, com’è sua non infrequente abitudine, nel campo del diritto del lavoro, con la sentenza C-624/19.

La diretta applicabilità del diritto dell’Unione Europea 

Forse non avrà l’importanza dirompente ed epocale delle sentenze Francovich, Van Gend en Loos o Simmenthal, ma la sentenza Tesco Stores – ironicamente riguardante un caso sorto nel Regno Unito – rimarca ancora una volta come, stante la “supremazia” funzionale e sostanziale del diritto comunitario, alcune norme targate UE siano direttamente applicabili senza bisogno di un formale ed esplicito ingresso nel corpus legislativo di un singolo Stato. Lo sono certamente le norme contenute nei Trattati fondativi e quelle dei Regolamenti (si pensi, per fare un esempio concreto che ha interessato direttamente e da vicino la totalità dei cittadini Europei, al Regolamento sulla privacy, e cioè il cosiddetto G.D.P.R.).  

Lo sono anche quelle delle Direttive che abbiano determinate caratteristiche, ovvero quando le sue disposizioni siano incondizionate e sufficientemente chiare e precise e quando il paese dell’UE non abbia recepito la direttiva entro il termine, come stabilito da un’altra sentenza storica, quale la Van Duyn.

Il tema della “diretta applicabilità” è stato nuovamente affrontato dai giudici della Corte Europea di Giustizia (ECJ) con sede in Lussemburgo a riguardo della norma comunitaria di cui all’art. 157 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Il caso delle lavoratrici del supermercato Tesco 

La Corte Europea di Giustizia è stata chiamata, nel caso specifico, a decidere un caso riguardante diverse lavoratrici del Regno Unito dipendenti della nota catena di supermercati “Tesco” (si noti come, all’epoca dell’istruzione della causa, i cittadini di Sua Maestà fossero ancora parte dell’Unione …) che lamentavano una disparità di trattamento economico rispetto ai loro colleghi maschi.

I Giudici Britannici del competente “Employment Tribunal” (corrispondente al nostro “Giudice del Lavoro”), inizialmente chiamati a decidere in prima istanza la vicenda ed incerti sulla diretta applicabilità della norma trattatizia sopra citata, hanno saggiamente riferito la questione alla ECJ.

Con la decisione del 3 giugno scorso i Giudici comunitari hanno stabilito la diretta applicabilità della norma ed hanno pure e soprattutto chiarito i confini della stessa.

L’art. 157 TFUE 

L’art. 157 TFUE recita “ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore”.

La norma sopra citata non solo ha quindi “efficacia diretta” nelle controversie tra privati (la cosiddetta “efficacia orizzontale”) ma occorre che i giudici dei singoli Stati Membri intervengano in quelle controversie ove si accerti l’inosservanza del principio di parità di retribuzione tra lavoratore di sesso femminile e di sesso maschile per un “lavoro di pari valore”.

Da notare la scelta della locuzione: la Corte comunitaria, ribadendo come il principio della parità di retribuzione costituisca uno dei principi fondamentali dell’Unione, ha quindi ritenuto che la parità di trattamento economico vada applicata non solo per uno “stesso lavoro” ma anche per “lavori che abbiano uno stesso valore”.

La disparità di trattamento deve derivare da…..

Chiaramente occorrerà anche che, al fine di operare un corretto apprezzamento sulla vantata discriminazione economica ai sensi dell’art. 157 TFUE, la disparità di trattamento derivi da un’unica fonte, e cioè da un singolo datore di lavoro (es.: due impiegati, un uomo o una donna, di uno stesso reparto con paghe orarie differenti nonostante siano impiegati alle stesse mansioni) oppure anche da un contratto collettivo nazionale (cosa quest’ultima che, grazie al cielo, non è rinvenibile in alcun contratto collettivo tra quelli attualmente vigenti qui in Italia) o fonte analoga.

Sappiano quindi le lavoratrici italiane che ritengono di subire un’indebita differenza nel trattamento retributivo rispetto ai loro colleghi maschi – a parità di mansioni oppure anche a parità di valore delle stesse – che possono ottenere “soddisfazione” dal Giudice del Lavoro competente invocando in sede di causa l’applicazione diretta della norma contenuto all’art. 157 del TFUE, come ribadito dai Giudici comunitari con la recentissima sentenza “Tesco Stores”. Una considerazione non da poco, considerato lo stato di fatto su questo tema di molti uffici e fabbriche italiane.

Lo Studio Legale Lambrate informa …

L’Avv. Michele Sacchi collabora con lo Studio Legale Lambrate nella gestione delle posizioni che riguardano la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, più in generale, nelle posizioni di diritto del lavoro.

Avv. Michele Sacchi

www.sacchiconsulenze.com

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