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Nel caso affrontato dagli Ermellini, nella sentenza n. 1438/2020, un erede era nel possesso di un immobile caduto in successione, ove aveva trasferito la propria dimora abituale e pagato le spese condominiali dell’eredità.

In appello, era stata ritenuta l’accettazione tacita dell’eredità. Sicché l’erede in discorso aveva impugnato la sentenza di appello avanti alla Corte di Cassazione in relazione anche alla ricostruzione dei fatti che lo aveva sfavorito.

Tra i fatti che avevano pregiudicato la posizione dell’erede vi era, tra i tanti, anche la condotta di quest’ultimo relativa al pagamento delle spese condominiali dell’eredità e il possesso dei beni ereditari.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, anzitutto, “l’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. n. 22317/2014 n. 10796/2009; n. 5226/2002; n. 7075/1999).

Del resto, “l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell’importanza, oltrechè della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purchè la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” Cass. n. 12753/1999.

Nel caso de quo, non si è fatto discendere l’esistenza di una accettazione tacita dell’eredità dall’avvenuta dalla avvenuta voltura catastale, ma piuttosto dal complesso delle circostanze di causa. Nello specifico, si era dato importanza preminente al possesso dell’immobile e al pagamento delle spese condominiali dell’eredità.

Ciò nonostante il fatto che che la voltura catastale, e non la mera dichiarazione di successione, è ritenuta dalla giurisprudenza come un inquadrabile nella fattispecie di accettazione tacita dell’eredità.

Inoltre, secondo la giurisprudenza che ha affrontato il caso, era irrilevante che l’erede risiedesse e abitasse nell’immobile già prima dell’apertura della successione. In quanto quest’ultima circostanza sarebbe pure idonea a configurare l’acquisto dell’eredità non in dipendenza di una tacita accettazione, ma ex lege ai sensi dell’art. 485 Cod. Cov. (Cass. n. 11018/2008; n. 16507/2006; n. 4845/2003), se incontroverso che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che il chiamato abbia fatto l’inventario e se incontroverso che il chiamato avesse consapevolezza sia della devoluzione dell’eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all’eredità medesima (cfr. Cass. n. 2911/1998).

“Invero l’art. 485 Cod. Civ. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo (Cass. n. 6167/2019), senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l’acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell’inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso“.

Secondo la Suprema Corte, quindi, la valutazione del giudice di appello “è immune da censure, da qualsiasi profilo si consideri la vicenda“.

Nello specifico, bisogna ricordare, anche con riguardo al pagamento delle spese condominiali dell’eredità, che il chiamato all’eredità, per evitare di incorrere nell’accettazione tacita dell’eredità, deve astenersi dal compiere atti dispositivi di sorta.

Il chiamato all’eredità ha diritto a compiere atti conservativi (permessi al chiamato all’eredità ex art. 460 c.c.), questi atti, a differenza degli atti di disposizione (che comportano l’accettazione tacita ex art. 476 c.c.), non comportano accettazione tacita dell’eredità.

Una soluzione utile e coscienziosa, specie in situazioni complesse, è procedere con l’accettazione con beneficio di inventario.

Vedi anche:

accettazione con beneficio di inventario

accettazione tacita dell’eredità