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La nuora ha diritto al risarcimento del danno da perdita della suocera?

La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima pronuncia del 10 luglio 2018, sentenza n. 18069, ha precisato che qualora si tratti di parenti / affini (come nel caso di nuora e suocera) chi richiede il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale deve dimostrare la sussistenza di un particolare legame affettivo, che ecceda la normalità del rapporto nuora – suocera.

Solo fornendo una simile prova, infatti, la nuora, sarà legittimata ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla morte prematura della suocera.

Sulla scorta di tali considerazioni, nel caso oggetto della pronuncia in discorso, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza che negava alla nuora il diritto al risarcimento del danno morale per la perdita della suocera.

Secondo gli Ermellini, infatti, la nuora non aveva dimostrato che tra Ella e la suocera si fosse creato un particolare vincolo affettivo che eccedesse il normale rapporto di cortesia. Invero, in giudizio era emerso che la nuora abitava in una abitazione diversa con la propria famiglia e che affidava la cura dei figli soprattutto alla propria madre.

Proprio l’affidamento saltuario o periodico dei nipoti alla nonna paterna era stato considerato dai giudici prova del mancato legame parentale tra la suocera e la nuora, necessario per legittimare il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale. Diritto destinato a chi dimostri di avere un concreto e profondo legame affettivo, morale e materiale con la vittima, reciso dal sinistro.

Come è possibile, quindi, ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale?

Così come precisato nella recentissima pronuncia sopra citata “i congiunti della vittima devono provare l’effettività e la consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di sussistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno o dalla nuora o dal genero“.

In effetti, sebbene il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale non sia limitato alla sola “famiglia nucleare” il rapporto affettivo tra parenti non stretti (ad esempio il rapporto tra nuora e suocera), per essere giuridicamente rilevante, richiede uno sforzo maggiore in termini di onere della prova.

Il consiglio dell’Avvocato

L’avv. Elena Laura Bini, titolare dello Studio Legale Lambrate precisa che “per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, infatti, la nuora potrà allegare fotografie di viaggi trascorsi insieme alla suocera, provare per testimoni la sua vicinanza e le sue visite quotidiane, nonchè ogni altra circostanza utile a ricostruire il vincolo affettivo, reciso dalla premuta scomparsa della suocera”.

 

Per un ulteriore approfondimento sul tema dei soggetti legittimati a richiedere il danno da perdita del rapporto parentale consulta l’articolo “Anche ai “non parenti” spetta il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale”