Scoprire di non essere figlio biologico del marito della mamma è una notizia che può sconvolgere.
Chi acquisisce questa consapevolezza, dopo un periodo di smarrimento, si chiede cosa debba fare per far dichiarare la vera .
La presunzione di paternità del marito
L’art. 231 Cod. Civ. stabilisce che “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”.
I presupposti per l’applicazione di tale norma sono il matrimonio dei genitori, la maternità della moglie, la nascita o il concepimento in costanza di matrimonio e la paternità del marito.
Se il marito della mamma non fosse il vero padre biologico, cosa può fare il figlio?
Per ottenere l’accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio bisogna prima demolire lo stato di figlio preesistente.
Cosa significa demolire lo stato di figlio preesistente?
Significa che nel nostro ordinamento è impossibile far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il titolo cui risulta uno status contrastante.
L’art. 269, primo comma, cod. civ., infatti, prevede che la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate «nei casi in cui il riconoscimento è ammesso», e tale atto – secondo l’art. 253 cod. civ. – non è ammesso «in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova».
L’onere del duplice processo
Vi è, quindi, un onere di un duplice processo, prima demolitivo, il giudizio di disconoscimento di paternità, e poi costitutivo, il giudizio di accertamento giudiziale della filiazione.
La Giurisprudenza ha difatti precisato che: “la condizione di “figlio legittimo” è ostativa all’accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità da parte di colui che assume di essere il padre biologico, atteso che deve, prima, essere rimosso lo stato di “figlio legittimo”, con accertamento efficace erga omnes” (Cass. n. 27560/2021) e che la rimozione dell’impedimento, costituito ad un diverso stato di figlio, decorre solo dal passaggio in giudicato dell’azione di disconoscimento (Cass. n. 15990/2013).
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che
” in ragione del nesso di pregiudizialità affermato, non si può escludere la possibilità, in alcuni casi, del simultaneus processus (che rappresenta in genere la soluzione da privilegiare rispetto a quella della sospensione ex art. 295 c.p.c. che rappresenta sempre un’extrema ratio) tra azione di disconoscimento (o di impugnazione del riconoscimento o di contestazione dello status di figlio) ed azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che potrebbero nascere separatamente e venire riunite (ex art. 40 c.p.c., se pendano davanti a giudici diversi, o ex art. 274 c.p.c., se pendano dinanzi allo steso ufficio giudiziario) ovvero essere cumulativamente promosse in unico atto introduttivo da parte del soggetto legittimato ad entrambe le azioni (ad es. il figlio e la madre), salva ovviamente la possibilità ex art. 103 c.p.c., comma 2, per il giudice del merito di disporre la separazione dei giudizi, nei casi di difficile gestione del processo cumulativo (laddove ad es. i soggetti direttamente coinvolti dal lato genitoriale siano ancora in vita). Il tutto, nel rispetto della cronologia e della pregiudizialità degli accertamenti riguardanti il disconoscimento della paternità ed attraverso una necessaria e rigorosa scansione (utilizzando il vigente meccanismo della “calendarizzazione”) dei tempi procedurali e dell’attività istruttoria relativa all’azione pregiudicante, da esperire necessariamente in via prioritaria” (Cassazione civile sez. un., 22/03/2023, (ud. 07/02/2023, dep. 22/03/2023), n.8268
AVVOCATO ELENA LAURA BINI
Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate informano pubblicando alcuni articoli che rispondono ai quesiti più ricorrenti per i cittadini. Nel caso permangano dubbi è possibile inviare una richiesta di consulenza, contattando lo Studio nella Sezione Contattaci.
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