Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche da chi conduce una bicicletta!
Chi può commettere il reato di guida in stato d’ebbrezza?
L’art. 186 Cod. della Strada, articolo che sanziona la guida in stato d’ebbrezza, è applicabile anche a chi percorre la strada in sella ad una bicicletta.
Nella nozione di veicoli a cui fa riferimento la normativa in discorso, infatti, rientrano tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall’uomo.
Possono, dunque, essere puniti per il reato di guida in stato di ebbrezza tutti coloro che si metto alla guida di un motoveicolo, autoveicolo, filoveicolo, cicolomotore, velocipede etc..
Le biciclette elettriche sono velocipedi?
Ai sensi dell’art. 50 Codice della Strada, poi, devono considerarsi velocipedi anche le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico.
Ne deriva, quindi, che commette reato di guida in stato d’ebbrezza anche un ciclista che guida una bicicletta elettrica.
La guida in stato d’ebbrezza
Precisato chi può commettere il reato di guida in stato d’ebbrezza, vediamo cosa prevede la normativa in tema di guida in stato d’ebbrezza.
Chi guida in stato d’ebbrezza è punito:
– con la sanzione amministrativa da euro 532,00 ad euro 2.127,00 e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi se il tasso alcolemico rilevato è superiore a 0,5 grammi e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);
– con l’ammenda da 800 euro a 3.200,00 euro, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno se il tasso alcolemico rilevato supera 0,8 grammi per litro (g/l) e non supera 1,5 grammi per litro (g/l);
– da ultimo, se il tasso alcolemico rilevato supera l’1,5 grammi per litro (g/l) con l’ammenda da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni.
In questa ultima ipotesi, se il conducente in stato d’ebbrezza ha provocato un incidente stradale la Legge prevede la revoca della patente di guida.
Sulla patente di guida
Come visto, condurre in stato d’ebbrezza una bicicletta è una condotta punibile ai sensi dell’art. 186 Codice della Strada.
La sanzione amministrativa della sospensione della patente è applicabile nell’ipotesi di guida in stato d’ebbrezza di un velocipede?
In questi casi non è applicabile la sanzione amministrativa della sospensione della patente.
La Giurisprudenza è, infatti, granitica nel ritenere che
“in tema di violazioni al Codice della Strada, nel caso di guida in stato d’ebbrezza di un motociclo per la conduzione del quale non è richiesta la patente, non si applica la sanzione amministrativa della sospensione della patente medesima, atteso che non sussiste alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l’abuso dell’autorizzazione amministrativa in conseguenza della quale va applicata la sanzione accessoria“(Cass. Pen. sez. IV, 27 settembre 2001 n. 35121).
I velocipedi a pedalata assistita
Di recente, il problema si è posto proprio nei confronti di un soggetto che aveva condotto in stato d’ebbrezza (con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l) un velocipede a pedalata assistita, provocando un incidente.
Ciò in quanto, il 10 gennaio 2017 è entrato in vigore un Regolamento europeo (il regolamento U.E. n. 168/2013) il quale prevede che i veicoli dotati di motore elettrico azionabile da un acceleratore devono essere muniti di certificato di circolazione, di targa ed il conducente deve avere la patente di guida AM.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il predetto Regolamento “non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita ma solo a quelli dotati di potenza superiore a 250 W (c.d. cicli a propulsione), con targa e per i quali è richiesta patente AM) mentre quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 50 Codice della Strada“(Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 22228 del 22 maggio 2019).
Il consiglio dell’Avvocato
Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate precisano che “la citata statuizione chiarisce che le biciclette con pedalata assistita, trattandosi di mezzi che si muovono soltanto se il ciclista spinge sui pedali (sebbene aiutato da un motore elettrico) sono dei velocipedi. Pertanto, al soggetto che conduce in stato di ebbrezza una bicicletta con pedalata assistita non potrà essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione / revoca della patente“.
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