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Non si potrà dar luogo a divisione se il testatore ha ripartito, nel suo atto di ultima volontà, il suo patrimonio, stante la mancanza di qualsivoglia comunione ereditaria.

E’ la divisio inter liberos ai sensi e per gli effetti dell’art. 734 Cod. Civ.

In pratica, il testatore esegue, con il testamento, un’attribuzione diretta agli eredi dei beni, evitando così facendo che si instauri una comunione ereditaria.

“La “divisio inter liberos”, regolata dall’art. 734 Cod. Civ., ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione  dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l’assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati” Cass. Civ. Sezione Seconda Sentenza n. 11 maggio 2009 n. 10797.

I beni assegnati dal testatore infatti risulteranno intestati, con l’apertura del testamento, ai singoli eredi.

La divisione del testatore ha infatti “effetto attributivo diretto dei beni al momento dell’apertura della successione e impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali” Cass. Civ., Sezione Seconda, Sentenza n. 15501 del 14 luglio 2011.

La “divisio inter liberos”, regolata dall’art. 734 Cod. Civ., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l’individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del “de cuius” che si produce automaticamente al momento dell’apertura della successione”, Cass. Civ., Sezione Seconda, Ordinanza del 17 aprile 2019 n. 10761.

Cosa può fare l’erede contro la divisione operata dal testamento?

La divisione ex art. 734 Cod. Civ. può essere contestata solo con azione di riduzione in presenza di lesione della quota di legittima attribuita per Legge ad alcuni eredi.

Infatti, se il testatore ha assegnato tutti i suoi beni, esaurendo il proprio patrimonio, non potrà procedersi a collazione delle donazioni elargite in vita dal testatore.

“L’istituto della collazione è incompatibile con la divisione, con la quale il testatore abbia ritenuto effettuata, ai sensi dell’ art. 734 Cod. Civ, la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l’assegnazione di singole e concrete quote (divisio inter liberos), evitando così la formazione della comunione ereditaria”C. 12830/2013).

“L’applicabilità dell’istituto della collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere. Invece, se l’asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con gli uni e con gli altri insieme, sì che manchi un relictum, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione” (C. 15026/2013;  A. Roma 12.10.2011;  T. Lecce 22.4.2016;  T. Roma 5.7.2011).

E se il testatore ha dimenticato di disporre di alcuni beni del suo patrimonio?

In tal caso, si dovrà procedere a norma del secondo comma dell’art. 734 Cod. Civ. Pertanto, potrà aversi divisione limitatamente ai soli beni rimasti indivisi.

Questi beni dovranno essere attribuiti secondo le regole della successione ab intestatio.

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