Nel caso di mutuo con l’ex convivente, ovverosia nell’ipotesi di un mutuo fondiario gravante su entrambi gli ex conviventi, si discute a chi vada attribuita la proprietà del bene immobile.
In alcuni casi l’ex convivente chiede che, nella determinazione delle quote di proprietà, si tenga conto del diverso e maggiore apporto fornito per l’acquisto o per il rimborso del mutuo comune.
La disciplina normativa applicabile
L’art. 1298 Cod. Civ., in tema di solidarietà passiva, statuisce che le quote di ciascuno si presumono uguali, salvo non risulti diversamente.
Secondo la giurisprudenza (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, n. 20062), invece, nei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, opererebbe l’art. 1101 Cod. Civ.
L’immobile resta di proprietà comune
Ad ogni modo, nel caso in cui l’acquisto del bene immobile sia avvenuto per quote indivise e paritarie, la proprietà è a parti uguali, qualunque sia stata la misura del rispettivo esborso. Tuttavia, l’ex convivente che ha pagato un maggior importo o ha rimborsato maggiormente il mutuo può vantare un diritto di credito verso l’ex convivente.
Mutuo rimborsato maggiormente da un solo convivente è un regalo?
La Giurisprudenza ha valutato l’applicabilità dell’istituto giuridico della liberalità indiretta per l’ipotesi di esborsi maggiori di un convivente rispetto all’altro. In tale ipotesi, l’animus donandi (la volontà donativa) deve essere provato, almeno con presunzioni “serie” risultanti dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso concreto (Cass. n. 9379/2020).
“In caso di acquisto “pro indiviso” di un immobile effettuato da due conviventi “more uxorio” per quote uguali in difetto di diversa indicazione nel titolo, stante la presunzione di cui all’art. 1101 c.c., il maggior apporto fornito dal co-acquirente nella corresponsione del prezzo non può presumersi effettuato in favore dell’altro a titolo di liberalità, avente giustificazione nella mera convivenza, senza che sia fornita dimostrazione, anche mediante presunzioni, purché serie, dell'”animus donandi”. Pertanto, in difetto di tale prova, il convivente che abbia sborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall’altro il rimborso della parte eccedente la sua quota” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, n.20062).
Vi è diritto alla ripetizione delle somme versate?
Secondo sempre la Cassazione bisognerà però distinguere dall’ipotesi di liberalità quella di ingiustificato arricchimento (Cass. Civ. 1432/2018). In quest’ultima vi è la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro senza giusta causa. E’ il caso di prestazioni a vantaggio di uno solo degli ex conviventi differenti dal mero adempimento di prestazioni originate dal rapporto di convivenza -il cui contenuto va valutato in relazione alle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi e oltre i limiti di proporzionalità e adeguatezza- (cfr. Cass. n. 11330/2009).
L’elaborazione giurisprudenziale ha pure statuito peraltro che i contributi economici del convivente versati per la realizzazione della casa della famiglia di fatto non sono prestati a vantaggio esclusivo dell’altro e, pertanto, per essi opera il principio di ripetizione di indebito (cfr. Cass. n. 14732/2018).
La stessa disciplina vale anche per il conto corrente comune ai conviventi?
Del resto, nell’ipotesi di conto corrente cointestato tra conviventi si presume che questi abbiano conferito somme di denaro in parti uguali, concorrendo al saldo del deposito nella misura di metà ciascuno, salvo non risulti diversamente (Cass. Civ. n. 14732/2018). Tanto, invece, applicazione dell’art. 1298, secondo comma, Cod. Civ.
In pratica, dal momento della fine della convivenza, si concorre con l’altro convivente all’attribuzione della metà del saldo del deposito di conto corrente, salvo che non si dimostri una diversa misura dei conferimenti.
Il consiglio dello Studio Legale Lambrate
Va precisato che a fronte di una variegata elaborazione giurisprudenziale come quella citata in narrativa, la coppia di fatto può in sede stragiudiziale accordarsi per la soluzione diversa e maggiormente satisfattiva dei propri interessi.
Ad esempio, l’ex coppia accumunata da una casa in comproprietà potrà in via transattiva concordare l’uso da parte di uno dei due partner a fronte della corresponsione di un’indennità a favore dell’altro, oppure si potrà optare per la vendita ad uno dei due, oppure ancora per l’alienazione a tersi con divisione del ricavato per metà ciascuno. Il tutto con rimborsi e conguagli da concordare e transare con l’ex compagno.
Diversamente, nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo e quindi in extrema ratio, chiedere la divisione giudiziale dell’immobile. In tal caso, gli eventuali conguagli e rimborsi dovranno essere oggetto di una approfondita disamina giuridica.
Per approfondimenti e richieste potete contattarci, anche compilando il nostro modulo nella pagina contatti, Vi risponderemo appena possibile.
Vedi anche:
Interruzione della convivenza e versamenti: quali potranno essere richiesti?
Convivenza: gli apporti economici per la costruzione della casa comune
Casa familiare cointestata e separazione dei coniugi
Il patto di convivenza: prevenire le criticità della relazione sentimentale
Affidamento condiviso e frequentazione paritaria del figlio
Scoprire l’infedeltà del coniuge durante la convivenza forzata
