Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Chiunque decide di sottoporsi ad un trattamento chirurgico ha diritto a ricevere le dovute e complete informazioni relative all’intervento cui si sottoporrà.
Sul punto, la Giurisprudenza si è pronunciata diverse volte a favore del diritto del paziente di essere informato circa la prognosi, la diagnosi, i trattamenti pre e post intervento, gli effetti collaterali ed eventuali metodi alternativi all’intervento, etc;
Il diritto ad essere informati, si traduce, infatti, in un preciso obbligo in capo al medico di illustrare e spiegare tutto quanto necessario per garantire il consapevole convincimento del paziente ad affrontare l’intervento e le relative conseguenze.
È evidente, dunque, l’importanza nella fase pre-operatoria di offrire al paziente una completa ed esaustiva informazione. A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che “l’informazione deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate e adeguate al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado di conoscenze specifiche di cui dispone” (Cass. Civ. n. 19220 del 2013).
Ne deriva, quindi, che un mero formulario pre-compilato, ad esempio, non sarebbe idoneo ad offrire una completa e comprensibile informativa relativa al trattamento da effettuarsi.
Quindi, il paziente che non ha ricevuto un’adeguata informazione circa l’intervento, o ha ricevuto un mero formulario pre-compilato non seguito da idonea spiegazione, è stato leso nel suo diritto all’autodeterminazione, diritto costituzionalmente garantito, e quindi potrà richiedere un risarcimento per il danno patito.
Per ottenere il risarcimento del danno subito, il paziente deve dimostrare il nesso di causalità tra l’inadeguata o carente informativa ricevuta da parte del medico e l’intrapresa decisione (poiché viziata) di sottoporsi al trattamento. Deve, quindi, provare che, se correttamente informato, non si sarebbe determinato a sottoporsi a quell’intervento, o avrebbe optato per interventi alternativi.
Il medico, invece, per parte sua, deve dimostrare di aver preventivamente informato il paziente, rispettando il relativo obbligo imposto dalla Legge.
Quanto detto trova pieno riscontro nella più recente giurisprudenza di legittimità nella quale si afferma che il paziente avrà diritto al risarcimento del danno patito anche quando l’intervento chirurgico è stato eseguito a regola d’arte e i postumi peggiorativi della salute erano prevedibili (stante le condizioni cliniche del paziente e le caratteristiche dell’intervento), a condizione che egli provi “anche tramite presunzioni, che il danno alla salute è dipeso dal fatto che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento”(Cass. Civ. n. 24074 del 2017). un mero formulario pre-compilato, ad esempio, non sarebbe idoneo ad offrire una completa e comprensibile informativa relativa al trattamento da effettuarsi.
In conclusione, il paziente che si rivolge ad un medico per un intervento chirurgico dovrà ricevere una completa e dettagliata informativa atta a garantire una scelta consapevole circa il trattamento cui vuole o deve sottoporsi, nel rispetto del suo diritto all’autodeterminazione, costituzionalmente tutelato e garantito.
In caso contrario, il medico risponderà della mancata informativa offerta al suo paziente risarcendo il danno da questo patito.