Mantenimento del figlio maggiorenne: il genitore obbligato può versarlo in una unica soluzione per aiutare il figlio ad acquistare un immobile?
La funzione dell’obbligo di mantenimento di un figlio
Come ricordato da una recente statuizione della Suprema Corte di Cassazione
“l’obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, ed in proporzione alle risorse economiche disponibili, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass. civ. Ord. n 19696/2019)”.
A quali condizioni deve essere versato il mantenimento del figlio maggiorenne?
Sul mantenimento del figlio maggiorenne sono ricorrenti molte domande: prima tra tutte a quali condizioni e fino a quando permane l’obbligo di mantenere il figlio che ha raggiunto la maggiore età.
In un articolo di recente pubblicazione intitolato “L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: cosa c’è da sapere” abbiamo precisato che il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente la cessazione dell’obbligo di mantenimento.
Tale contributo verrà meno se il figlio maggiorenne è economicamente autosufficiente o non meritevole.
L’accesso al mondo del lavoro del figlio maggiorenne
L’ingresso effettivo nel mondo del lavoro, seppur con una retribuzione modesta ma che prelude ad una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore.
La successiva perdita del lavoro
La successiva eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (Cass. Civ. n. 6509 del 14 marzo 2017).
Il genitore obbligato deve necessariamente versare un assegno di mantenimento periodico ogni mese?
Anzitutto, l’art. 447 Cod. Civ. dispone l’impossibilità di cedere e/o compensare di cessione i crediti alimentari, ma non la nullità degli accordi relativi alle modalità di corresponsione.
Pertanto, ben può il genitore obbligato assolvere al suo obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne corrispondendolo in un’unica soluzione.
Per esempio, le parti potrebbero accordarsi circa la rinuncia all’assegno periodico di mantenimento in cambio del versamento, in unica soluzione, di una somma da utilizzare per l’acquisto di un immobile.
In relazione alla possibilità di attribuire l’assegno di mantenimento in unica soluzione, la Giurisprudenza ha affermato tale possibilità anche in relazione ai giudizi di separazione ritenendo tuttavia, in questo caso, che non si applichi la preclusione assoluta per nuove richieste.
Secondo la Corte, ove la corresponsione in una unica soluzione sia avvenuta in favore dei figli minorenni, è sempre possibile chiederne la modifica per fatti sopravvenuti, ove le condizioni successive si rivelino inidonee a soddisfare l’esigenza del figlio a “vedersi assicurato sino al raggiungimento dell’indipendenza economica un contributo al mantenimento idoneo al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita”(Cass. Civ. sent. n. 13424/2014) .
Il Consiglio dell’Avvocato
Gli Avv.ti Elena Laura Bini ed Alessandra Giordano precisano che “il coniuge separato o divorziato affidatario è legittimato “iure proprio” ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Ciò significa che, come ben precisato dagli Ermellini in una recente pronuncia,
“la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico – soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell’assegno”. (Cass. Civ.Cass. civ., ord. 14 dicembre 2018, n. 32529).
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