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Può il genitore non corrispondere l’assegno di mantenimento se il figlio trascorre il periodo estivo presso la sua abitazione?

Con l’avvicinarsi della stagione estiva i genitori si accordano circa le modalità con le quali trascorreranno le vacanze con i propri figli.

In particolare, nel provvedimento di separazione e/o divorzio viene determinato il periodo durante il quale i figli  trascorreranno le vacanze con i propri genitori.

Orbene, se il genitore non collocatario trascorre con i propri figli un periodo di vacanza abbastanza lungo, ad esempio un mese? Egli deve comunque versare l’assegno di mantenimento dei figli all’ex coniuge? Oppure potrebbe non versare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge collocatario, relativamente a quel mese?

Sul punto, la più recente giurisprudenza ha precisato che il genitore è obbligato a versare l’assegno di mantenimento dei figli ogni mese, indipendentemente dal periodo di ferie che trascorre con il figlio stesso.

Perchè il genitore è obbligato a versare l’assegno, anche durante il periodo estivo?

Ciò in quanto, l’importo versato periodicamente dal genitore collocatario non è il mero rimborso delle spese sostenute dall’ex coniuge in quella determinata mensilità.

Invero, la somma versata a titolo di mantenimento dei figli dovrebbe consistere in un unico importo annuale, determinato in relazione al fabbisogno della prole. Solo per mere ragioni di praticità – trattandosi altrimenti di una somma considerevole – viene suddivisa mensilmente.

Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, la sentenza n. 16351 del 21 giugno 2018, il contributo al mantenimento dei figli minori, non corrisponde ad un mero rimborso delle spese sostenute dall’affidatario nel mese corrispondente, ma costituisce la rata mensile di un assegno annuale. Assegno che viene determinato dal giudice sulla base del contesto sociale e delle esigente dei figli minori.

Non trattandosi di un mero rimborso per le spese sostenute dal genitore collocatario, a nulla rileva che in quel mese il predetto genitore non abbia sostenuto delle spese in favore dei figli. Così come, a nulla rileva che in quel mese estivo il genitore non collocatario abbia sostenuto maggiori spese, proprio perchè in vacanza con i figli.

Pertanto, il genitore non collocatario non può ritenersi esente dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per i periodi in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui.