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Ultimo aggiornamento 7 Ottobre 2022

Madre biologica deceduta: il figlio ha pieno diritto di conoscerne l’identità

Al momento del parto una donna può dichiarare la volontà di rimanere anonima.

Questa facoltà è stata introdotta per tutelare la salute della donna e del nascituro.

La donna, infatti, consapevole della possibilità di conservare l’anonimato, potrà partorire in una struttura sanitaria adeguata e garantire al nascituro tutte le cure del caso.

L’interpello alla madre biologica

In tali casi, il figlio potrà rivolgersi al Tribunale per richiedere se la madre biologica intenda o meno reiterare la sua volontà di restare anonima.

La possibilità di ricongiungimento è vincolata dalla volontà della madre biologica

Infatti, nel caso in cui la madre persista nel mantenere l’anonimato, il Giudice non potrà comunicare il nome della madre al figlio richiedente.

In caso di madre biologica deceduta

Al figlio verrà comunicato il nome della propria madre biologica.

Per effetto della morte della madre viene, infatti, meno l’esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, alla base della scelta dell’anonimato.

Pertanto, in caso di decesso della madre biologica non vi sono più elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione ma anche per la proposizione dell’azione volta all’accertamento dello status di figlio naturale ai sensi dell’art. 269 Cod. Civ.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, in una recentissima pronuncia ha precisato che

solo la madre vivente può manifestare il proprio dissenso alla richiesta del figlio, nell’esercizio di propri personalissimi diritti soggettivi; in caso di decesso, invece, il figlio può essere autorizzato dal Tribunale minorile ad accedere alle informazioni riservate sull’identità della propria madre, senza particolari ostacoli” Cass. Civ. Ord. n. 26616 del 9 settembre 2022.

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