L’uso dei mezzi di correzione e di disciplina a scuola può divenire abuso laddove si configuri nell’alunno una compromissione del benessere psicologico e dell’efficacia dell’esperienza educativa, clinicamente accertabili.
L’utilizzo di mezzi di correzione e disciplina in via ordinaria consentiti può integrare una condotta illecita?
E’ noto come l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, sono incompatibili con l’esercizio lecito del potere disciplinare ed educativo che mai deve deprimere l’armonico sviluppo della personalità del minore.
Nell’ambito scolastico, lo ius corrigendi deve necessariamente essere esercitato con modalità adeguate all’età evolutiva dei bambini e secondo le fondamentali indicazioni pedagogiche e didattiche.
Il presupposto affinché si configuri il reato di cui all’art. 571 Cod. Pen. è “l‘uso immoderato di mezzi per loro natura leciti” (Corte appello Ancona, 08/11/2022, n.1442).
Differentemente, in caso di condotte delle insegnanti caratterizzate da violenza fisica, ingiurie e minacce nei confronti degli alunni l’ipotesi che si potrebbe configurare è differente ed è quella di maltrattamenti (Cassazione penale sez. VI, 12/10/2022, n. 46924).
Gli Ermellini, ad esempio, hanno così confermato la sentenza di condanna di una maestra che aveva costretto un alunno a tenere la testa appoggiata sul banco (Cassazione penale sez. VI, 20/05/2022, n.29661).
Il reato di abuso di mezzi di correzione e di disciplina si configura nel caso da esso derivi un pregiudizio fisico – psichico accertabile in sede medico – legale.
“L’abuso dei mezzi di correzione è un reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente il mero pericolo che il soggetto passivo subisca una malattia nel corpo o nella mente; intesa come qualsiasi alterazione dell’integrità fisica, ovvero ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo ‘stato “d’ansia, all’insonnia, dalla depressione, ai disturbi del carattere e del corpo. Dunque, non ogni condotta aggressiva fisica o morale o anche diseducativa, sia pure in sé integrante un “abuso” dei mezzi di correzione, determina il configurarsi del reato, dal momento che è necessario dimostrarne l’idoneità a determinare il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, ossia un impatto potenzialmente dannoso sulla salute fisica o psichica della persona offesa, idoneità che è difficilmente riferibile a singole o sporadiche condotte non connotate da incisiva afflittività” Tribunale Udine, 06/03/2024, n. 229.
“In tema di abuso dei mezzi di correzione posti in essere in ambito scolastico è applicabile la non punibilità per tenuità del fatto della condotta il soggetto che sia stato in precedenza accertato come affetto da disturbi psicologici e allontanato dall’insegnamento, limitandolo all’attività amministrativa, e l’episodio si manifesti come isolato e privo di grandi conseguenze. Tuttavia, la responsabilità della condotta criminosa da esso tenuta ricade sull’amministrazione datrice di lavoro per non aver mai preso provvedimenti concreti nei confronti dell’imputato” Tribunale Lecce sez. I, 15/05/2024, n.1417.
C’è una responsabilità dell’amministrazione scolastica?
Sussiste infatti anche una responsabilità della amministrazione, quale datrice di lavoro, per non aver preso i necessari provvedimenti nei confronti dell’insegnante impiegata presso di essa.
Le condotte improprie dell’insegnante possono essere soggette, anche o solo, ad un esposto amministrativo, gravando sull’insegnante doveri professionali e contrattuali imprescindibili.
Il consiglio dell’Avvocato
E’ opportuno fare una valutazione concreta di ogni caso al fine di comprendere la fondatezza della propria pretesa.
Per ogni approfondimento sul tema è possibile scrivere a info@studiolegalelambrate.it oppure compilare il modulo nella pagina dei contatti.
Articoli correlati:
