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In materia di locazione, gli artt 1583 e 1584 Cod. Civ. prescrivono che il conduttore ha diritto ad avere una riduzione del canone o un risarcimento del danno nel caso di riparazioni indifferibili che limitino l’uso e il godimento della cosa locata.

Un esempio può essere il caso in cui si rompa lo scarico dell’unico bagno dell’immobile locato, costringendo il conduttore ad andare in albergo o da un parente fino a che non intervenga la riparazione del bagno stesso.

In quest’ipotesi è possibile, secondo il nostro Codice Civile, chiedere una riduzione del canone oppure un risarcimento del danno (ad esempio, le spese dell’albergo).

La giurisprudenza ha poi aggiunto che il conduttore (Cass. Civ., Terza Sezione, sen. n. 8637 del 3 maggio 2016) ha diritto a sospendere il pagamento del canone in tutte le ipotesi di impossibilità totale del godimento del bene.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, in particolare, il conduttore, all’atto di immissione in possesso, aveva concordato con il locatore di eseguire una serie di lavori di adattamento e miglioria a proprie spese. Durante l’esecuzione dei lavori era stato riscontrato un  problema elettrico gravissimo, stante il serio rischio di folgorazione.

Ciò posto,  in ragione sia delle infruttuose missive al locatore finalizzate ad un suo intervento per  la risoluzione del problema, sia di una  situazione di assoluta inutilizzabilità del bene locato, la Suprema Corte ha dichiarato legittima la sospensione del pagamento dei canoni di locazione.

Pertanto, in tema di loacazione, in caso di impossibilità di godimento del bene, è possibile chiedere la sospensione del pagamento del canone oppure una riduzione temporanea dello stesso.

Il consiglio dell’Avvocato

L’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate avverte che “in alcuni contratti di locazione potrebbe essere proposto al conduttore di rinunciare ad alcuni diritti, come ad esempio quelli di cui agli art. 1583 e 1584 Cod. Civ., per il tramite di  apposita sottoscrizione. Bisogna quindi prestare estrema attenzione al contratto di locazione, esaminandolo attentamente ogni clausola, anche mediante l’ausilio di un professionista incaricato”.

Lo Studio Legale Lambrate si occupa della redazione di contratti di locazione, dell’assistenza per l’esame e sottoscrizione di un contratto di locazione proposto dalla controparte, inserendo, se del caso, le opportune clausole utili per il caso concreto (ad esempio, la clausola penale per il ritardo nella consegna del bene locato, se un eventuale ritardo possa arrecare pregiudizio).