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Cosa sapere sull’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne.

Il raggiungimento della maggiore età non comporta la cessazione automatica dell’obbligo di mantenimento del figlio.

Anzitutto, l’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne si protrae oltre, se questo, senza sua colpa, è ancora dipendente economicamente dai genitori.

L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessa se non è meritevole.

Il figlio maggiorenne non economicamente sufficiente ha diritto all’assegno di mantenimento solo se meritevole. Diversamente, se il figlio maggiorenne per sua colpa non ha ancora raggiunto l’indipendenza economica, il giudice potrà accertare la cessazione dell’obbligo di mantenimento.

Sul punto, la Giurisprudenza ha precisato che:

la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto” (cfr. Cass. n. 5088 del 2018; Cass. n. 12952 del 2016).

Il coniuge collocatario è legittimato ad ottenere il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.

Il coniuge separato o divorziato convivente con il figlio è legittimato, iure proprio, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne.

L’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessa quando il figlio ha un lavoro.

Il diritto di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa.

La perdita del lavoro da parte del figlio maggiorenne non determina un ripristino dell’obbligo di mantenimento del genitore.

L’eventuale perdita dell’occupazione lavorativa o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. n. 6509 del 2017; Cass. n. 26259 del 2005).

Il consiglio dell’Avvocato

E’ bene ricordare che il genitore obbligato può chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione o divorzio se sopravvengono fatti nuovi che incidono sulla sua capacità economica.


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