La legge consente la possibilità di redigere un testamento tra le mura domestiche praticamente senza alcun costo; il testamento olografo.
Il testamento olografo è valido se il testatore lo ha redatto di suo pugno, per intero, se è datato e sottoscritto a mano dal testatore.
Se non è sottoscritto con nome e cognome del de cuius, il testamento olografo può essere considerato valido quando è certa la persona del testatore.
Sui requisiti di validità del testamento olografo
Se il testamento indica una data ed un luogo che, per le circostanze del caso concreto, possono essere falsi, il testamento può considerarsi valido?
La vicenda è stata oggetto di una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione.
Nel caso oggetto della pronuncia un erede chiedeva al Tribunale di dichiarare la falsità del testamento olografo sottoscritto dalla zia perché alla data indicata nel testamento, la de cuius risultava ricoverata, inferma e non più in grado di scrivere correttamente, in un luogo diverso rispetto a quello indicato nel testamento.
Anzitutto, la giurisprudenza in più occasioni ha precisato che la parte che contesta l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e fornirne la prova.
Sul luogo indicato nel testamento
In merito al fatto che il testamento sia stato redatto in un luogo diverso rispetto a quello indicato, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il testamento olografo deve sì essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, e la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni (art. 602 Cod. Civ.), ma ai fini della sua validità
“non è richiesta una necessaria contestualità nella redazione dei suddetti elementi che ne costituiscono la struttura, potendo pertanto il testamento essere compilato anche in tempi diversi e quindi essere formato progressivamente, in assenza di alcuna norma che prescriva la sua redazione in un unico contesto temporale; è dunque possibile che il testatore, dopo aver redatto solo in parte le sue disposizioni di ultima volontà, le completi successivamente sempre nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 602 Cod. Civ.“.
Pertanto, secondo la Suprema Corte di Cassazione, l’indicazione di un luogo diverso rispetto a quello dove si trovava il testatore rispetto alla data indicata nel testamento, non significa di per sé che la data indicata nel testamento non sia vera.
A che fini può rilevare la data presumibilmente falsa?
La data indicata nel testamento può assumere rilievo in relazione alle condizioni mentali e fisiche del testatore.
Più precisamente, il testamento potrà essere dichiarato invalido qualora venga accertato che alla data indicata nel testamento il de cuius era incapace di intendere e di volere. Proprio le condizioni di salute del testatore alla data indicata possono deporre circa l’impossibilità che il testamento sia stato redatto proprio dal de cuius.
Dunque, conclude la recentissima giurisprudenza di legittimità
“il fatto che alla data indicata nel testamento, la de cuius fosse incapace di intendere e di volere e non potesse quindi aver redatto, anche solo completandole, le sue di disposizioni di ultima volontà, è fatto decisivo rispetto alla non verità della data del testamento” (Cassazione civile, sez. II, sentenza 8 febbraio 2019, n. 3837).
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