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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Nessun mantenimento è dovuto per l’ex coniuge che intraprende una nuova convivenza stabile con un’altra persona.

Questo è quanto affermato dalla Giurisprudenza. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto applicabile la disposizione contenuta nell’art. 5, comma X, Legge n. 898/1970 anche qualora l’ex coniuge abbia instaurato una nuova convivenza.

Come è noto, il diritto al mantenimento viene meno se l’ex coniuge contrae nuove nozze.

Se l’ex coniuge, invece, instaura una nuova convivenza?

Sebbene l’art. 5, comma X, Legge n. 898/1970 faccia venire meno il diritto di assistenza materiale all’ex coniuge solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia contratto nuove nozze, la più recente Giurisprudenza ha ritenuto che tale disposizione dovesse applicarsi per analogia anche alle ipotesi di stabile convivenza.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che

l’instaurazione da parte del coniuge separato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso” (Cass. Civ. Sent. n. 6855/2015).

Pertanto, si deve ritenere che qualora l’ex coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento apprenda l’esistenza di una convivenza da parte dell’ex coniuge mantenuto potrà depositare debito ricorso per richiedere la revoca dell’assegno divorzile.


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