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Il risarcimento delle lesioni di lieve entità c.d. micropermanenti (fino a 9 punti % di danno biologico) vengono liquidate secondo il D.Lgs. n. 209 del 2005, che ha introdotto la Tabella Unica Nazionale (aggiornata con D.M. 6 giugno 2013, in G.U. 14 giugno 2013, n. 138).

L’art. 139, comma 2, del decreto legislativo 7.9.2005, n. 209 lega il risarcimento delle c.d. lesioni micropermanenti all’allegazione di un esame clinico strumentale obiettivo.

La normativa ha quale scopo quello di evitare risarcimenti fraudolenti, responsabilizzando di fatto tutti gli operatori del settore ad un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza delle patologie di modesta entità.

La prova della lesione così rigorosa è prevista in tutti quei casi (quali ad esempio la lesione del rachide cervicale, c.d. colpo di frusta), in cui l’accertamento strumentale risulta, in concreto, l’unico in grado di fornire l’evidenza concreta del fatto.

Tuttavia, tale indirizzo legislativo non deve necessariamente essere inteso in senso rigoroso per tutte le patologie derivanti da un fatto dannoso.

In primo luogo, non bisogna dimenticare che è l’accertamento medico-legale a stabilire se la lesione sussista, se è ricollegabile al sinistro e quale sia il punteggio di danno biologico ad essa attribuibile.

In secondo luogo, l’Avv. Alessandra Giordano evidenzia che “il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e, pertanto, questo non può essere soggetto a limitazioni di prova della lesione di tale diritto”.

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