A determinati congiunti, quali marito/moglie, figli, genitori, il Codice Civile (cfr. art. 536 e s.s.) riserva una quota di patrimonio ereditario anche contro la volontà del de cuius, denominata quota di legittima.
Così, la quota di legittima attribuita dalla Legge è intangibile, sicché se il de cuius ne dispone erroneamente con testamento, il congiunto leso potrà agire in giudizio per chiedere la reintegrazione della propria quota, c.d. azione di riduzione.
In effetti, la quota di eredità che la legge “riserva” ai legittimari costituisce così un limite all’autonomia testamentaria.
In caso di lesione mediante atti dispositivi del de cuius (per il tramite di donazioni e/o testamento), infatti, il congiunto leso potrà agire in giudizio esperendo l’azione di riduzione nei confronti dei soli beneficiari delle disposizioni da ridurre (cfr., ex plurimis, Cass. 12 maggio 1999, n. 4698; Cass. 27 settembre 1996, n. 8529; Cass. 9 luglio 1971, n. 2200) e non contro tutti gli eredi.
Con l’azione di riduzione, in pratica, si chiede al Giudice di ridurre gli atti dispositivi (effettuati con donazioni e/o testamento) fino a reintegre la quota di legittima nel suo esatto ammontare.
L’accoglimento dell’azione di riduzione consente quindi di rimuovere a beneficio del legittimario leso tutti gli atti di disposizione (donazioni e disposizioni testamentarie) lesivi della quota di legittima.
Con il giudizio di riduzione, in particolare, si procede alla c.d. riunione fittizia della massa ereditaria, con la quale si ricostruisce idealmente il patrimonio ereditario del de cuius, imputando a questo anche le donazioni effettuate in vita.
Diversamente, il giudizio di divisione ereditaria ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, che si viene ovviamente a formare quando nell’eredità gli eredi sono più d’uno.
La Suprema Corte, con sentenza n. 9192 del 10 aprile 2017, ha definito l’azione di riduzione come un “prius”, mentre quella di divisione ereditaria come un “posterius”, in quanto il legittimario leso e/o escluso, prima di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria, avrà bisogno anzitutto di far riconoscere il proprio diritto con l’accoglimento dell’azione di riduzione.
La domanda di riduzione e la domanda di divisione ereditaria possono essere proposte “cumulativamente nello stesso processo”, ma la seconda domanda sarà subordinata “all’accoglimento della prima, la quale ha carattere pregiudiziale”.
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