Quali conseguenze prevede la Legge per l’erede che distrugge, cela o altera un testamento?
È noto a tutti che redigendo testamento è possibile istituire uno o più eredi, ovvero i soggetti che saranno beneficiari del proprio patrimonio per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere.
Il testamento è valido ed efficace se le dichiarazioni ivi contenute sono spontanee, ovvero costituiscono le reali disposizioni di ultima volontà di chi l’ha redatto.
Chi può essere dichiarato indegno a succedere?
Chi incide sulle ultime volontà del de cuius può essere dichiarato indegno a succedere e, come tale, essere escluso dalla successione ereditaria.
L’art. 463 Codice Civile prevede infatti che è escluso dalla successione ereditaria, in quanto indegno, la persona che ha indotto con dolo o con violenza il de cuius a fare o a non fare testamento, a revocare o modificare le disposizioni contenute nell’atto dispositivo.
La stessa previsione di Legge, poi, chiarisce che è indegno a succedere anche chi ha soppresso, celato o alterato il testamento.
Dunque, se al fine eludere le volontà contenute nel testamento, un erede si impossessa del testamento non facendone menzione agli altri eredi, lo distrugge oppure ne altera il contenuto, gli altri eredi potranno agire in giudizio per ottenere una pronuncia che accerti la sua incapacità a succedere.
Il consiglio dell’Avvocato
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini dello Studio Legale Lambrate precisano che “la giurisprudenza è granitica nel ritenere che per poter escludere un erede dalla successione è necessario che gli altri eredi, interessati a far dichiarare l’indegnità del coerede, agiscano in giudizio per ottenere una pronuncia costitutiva che accerti la causa di esclusione dall’eredità”.
La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione in una recentissima sentenza ha statuito che
“L’indegnità a succedere prevista dall’art. 463 Cod. Civ., pur essendo operativa “ipso iure”, non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell’interessato, atteso che essa non è uno “status” del soggetto, né un’ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione; pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza”(Cass. Civ. n. 5411 del 25 febbraio 2019).
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