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Il pregiudizio per la tragica scomparsa di un persona cara, rimasta, ad esempio, vittima incolpevole di un sinistro o di un fatto illecito altrui, trova ristoro nel nostro ordinamento nel c.d. danno da perdita del rapporto parentale.

Questo danno, riconosciuto in origine ai prossimi congiunti della vittima, quali i genitori, i figli, il coniuge e così via, ha il noto scopo di ristorare per quanto possibile quel vuoto morale/affettivo lasciato dall’improvvisa e prematura scomparsa del proprio caro ed anche tutte le modifiche materiali ed economiche che deriveranno nel regime di vita dei superstiti della persona scomparsa.

I legittimati a richiedere questo risarcimento, infatti, sono oggi aumentati. In particolare, chiunque dimostri di avere un concreto legame morale e materiale con la vittima potrà vantare il diritto ad ottenere iure proprio il risarcimento del danno c.d. da perdita del rapporto parentale, indipendentemente dalla qualifica di erede (come nel caso del convivente non coniuge ) e in forza di un solido legame con il de cuius.

In effetti, il diritto al risarcimento in questi casi sorge ogniqualvolta il superstite dimostri di avere un profondo legame affettivo e materiale con la vittima, reciso dal sinistro.

La Giurisprudenza di Legittimità ha riconosciuto, infatti, questo diritto sia in capo al nucleo familiare tradizionale (come si è detto, i genitori, i fratelli, i figli e il coniuge, anche se legalmente separato, cfr. Cass. civ. sez. III, 12 novembre 2013, n. 25415), sia ad altri soggetti esterni a quest’ambito, che dimostrino un profondo legame affettivo con il defunto (quali,  il partner di un’unione civile o di una coppia di fatto e la prole avuta da tale partner con altra persona, etc. cfr.  Cass. civ. sez. III, 21 aprile 2016, n. 8037, Cass. civ. sez. III, 14 giugno 2016, n. 12146; Cass. civ. sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253, Cass. civ. sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230).

Occorrerà, quindi, una rigorosa allegazione della prova del forte legame con la vittima sia al Giudice in sede giudiziaria sia all’Assicurazione e/o al responsabile del fatto in sede stragiudiziale.

Unitamente al legame che contraddistingueva il rapporto con la vittima, poi, bisognerà anche documentare e provare tutte le ricadute pregiudizievoli sulla vita dei superstiti della persona scomparsa; e tanto dal punto di vista del danno non patrimoniale (la sussistenza di un danno biologico di natura psichica, ad esempio, cfr. Cass. civ. sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992) quanto patrimoniale (quali il decremento economico cagionato dalla mancanza improvvisa del reddito del de cuius).

Ciò, anche se in pratica il danno da perdita del rapporto parentale viene generalmente risarcito sulla scorta dei parametri dettati dalle Tabelle di Liquidazione, elaborate dal Tribunale di Milano e/o dal Tribunale di Roma, in quanto questo danno per la sua particolarità dovrà necessariamente essere personalizzato.

L’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate evidenzia che “a prescindere da quale Tabella si adotti per la quantificazione del danno e dall’esistenza o meno di un grado di parentela con il de cuius, occorrerà sempre dimostrare la sofferenza patita, il legame affettivo, la frequentazione e le attività svolte con la persona scomparsa”.