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Tema ostico che da sempre pone in contrasto i genitori separati aventi figli minori è la ripartizione, in capo a ciascuno, delle spese ordinarie e straordinarie riguardanti la prole.

In effetti, spesso in sede di separazione, i genitori si trovano a discutere circa quali spese debbano essere ricomprese nell’assegno di mantenimento, le cosiddette spese ordinarie, e quali invece, siano escluse dall’importo mensile stabilito (spese straordinarie).

Il Consiglio Nazionale Forense, sulla scorta della Giurisprudenza prevalente, ha regolamentato le modalità di mantenimento dei figli minori, diffondendo precise linee guida con lo scopo di semplificare gli accordi di separazione e limitare eventuali conflittualità tra i genitori.
Le predette linee guida, infatti, semplificano le voci di spesa che costituiscono complessivamente il mantenimento dei minori.

Cosa si intende per “assegno di mantenimento” disposto in favore dei figli minori?

L’assegno di mantenimento consiste in una somma annuale da destinarsi al figlio minore da parte del genitore non collocatario determinata sulla base del contesto economico – sociale ed in funzione delle esigenze del minore stesso. Tale somma, per mere ragioni di praticità, che, lo si ribadisce costituisce un unicum annuale, viene ripartita in mensilità al fine di agevolare il genitore obbligato.
Come precisato più volte dalla Giurisprudenza, l’assegno di mantenimento non costituisce un mero rimborso delle spese sostenute dal genitore collocatario per il figlio minore, ma è espressione del dovere posto in capo ai genitori di mantenere, educare ed istruire i figli, espressamente sancito nella Costituzione Italiana e nel Codice Civile.
La prole, infatti, ha il diritto a vedersi riconosciuto un trattamento economico che garantisca, in caso di separazione personale dei genitori, il mantenimento di un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia.

Quali spese sono ricomprese nell’assegno di mantenimento?

Secondo le linee guida del Consiglio Nazionale Forense le spese ordinarie sono quelle che rispondono alle esigenze comuni del minore.

Le spese ordinarie

Più precisamente, devono essere ricomprese nell’assegno di mantenimento per il genitore collocatario:
le spese per vitto giornaliero, l’abbigliamento ordinario, il contributo per le spese dell’abitazione, le spese per la scuola ricorrenti nell’anno, l’acquisto di medicinali da banco, le spese di trasporto urbano, le spese per la ricarica telefonica, le uscite didattiche giornaliere, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), le attività ricreative abituali (cinema, feste).
A queste si possono aggiungere, quali voci di spesa ordinaria, ulteriori esborsi: ad esempio, le spese per la cura degli animali domestici e per l’assistenza della Baby Sitter, sempre che tali spese fossero già presenti al momento della separazione.

Le spese straordinarie

Diversamente, tutte le spese che non sono preventivabili e non attengono all’ordinaria cura ed educazione del minore, si definiscono spese straordinarie e, come tali, dovranno essere elargite in aggiunta al mantenimento ordinario.

Nei casi di affidamento condiviso, per quanto attiene alle spese extra assegno, infatti, queste vengono ripartite nella misura concordata in via preventiva dai genitori (tendenzialmente nella percentuale del 50% a carico di ciascuno) o, se in disaccordo, dal giudice competente. Questo in quanto, trattandosi di spese non preventivabili, entrambi i genitori, sia quello collocatario che quello non collocatario, sono chiamati a risponderne, secondo la regola del mantenimento diretto.

Tali spese vengono poi distinte dal Consiglio Nazionale Forense in spese straordinarie obbligatorie e spese subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Le prime, trattandosi di spese obbligatorie, non richiedono la concertazione preventiva tra i genitori. Tra queste si annoverano, ad esempio, le spese sanitarie urgenti e le cure dentistiche.
Le seconde, invece, richiedono il preventivo accordo congiunto dei genitori e sono, ad esempio, le spese di natura ludica o parascolastica e le spese sportive.

Il consiglio dell’Avvocato

In sede di separazione, onde prevenire contenziosi ed ulteriori aggravi tra i genitori in merito al contributo di mantenimento da elargire ai figli minori, l’avvocato Elena Laura Bini  ricorda che “è opportuno che tale documento venga messo a disposizione dei genitori i quali, con l’ausilio dei propri difensori, potranno raggiungere più facilmente un accordo che, lo si ricorda, deve soddisfare i diritti dei figli minori, già pregiudicati dalla spiacevole situazione familiare“.