La sanzione per l’assegno senza scritta non trasferibile subisce ciclicamente delle importanti modifiche legislative. Queste ultime, introdotte di volta in volta, hanno sin ora comportato novità in qualche modo favorevoli per trasgressori.
Qual’è la condotta alla base della sanzione per l’assegno senza scritta non trasferibile?
L’art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 90/2017 prescrive che “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Altrimenti, ai sensi dell’art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 90/2017 , è applicata al trasgressore una sanzione amministrativa da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Cosa sta accadendo quindi sulla scorta di questa disciplina?
In questo periodo, a molti è stato notificato un avviso, nel quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prospettato la violazione dell’articolo 49, comma 5, Dlgs 90/2017 e la conseguente possibilità di versare la somma di euro 6.000,00 a titolo di oblazione.
E’ bene precisare che questa somma non è la sanzione!
Prima che venga comminata l’effettiva sanzione, infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvisa il trasgressore della possibilità di definire il procedimento mediante il versamento forfettario di 6.000,00. Un importo questo fisso rispetto invece alla sanzione, che può essere irrogata nell’ammontare minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 50.000,00 euro.
Cosa si può fare?
In luogo al pagamento della somma di euro 6.000,00 è possibile depositare una memoria difensiva nella quale, dimostrato il carattere assolutamente lecito dell’operazione posta in essere, si chiede l’applicazione della sanzione nella misura ridotta di 3.000,00. Ulteriormente, qualora ne ricorrano i presupposti, sarà possibile richiedere l’ulteriore riduzione massima di un terzo della sanzione, pagando poi, di fatto, “soli” 2.000,00 in luogo di euro 6.000,00.
La nuova proposta di Legge
La disciplina , molto gravosa, è al vaglio del Parlamento.
In particolare, è al vaglio della VI Commissione Finanze Parlamentare una proposta di Legge, la proposta n. AC 1074 RUOCCO.
Nella predetta proposta, infatti, è prevista un’attenuazione del trattamento sanzionatorio.
In particolare, la indicata proposta, prevede l’introduzione di un ulteriore comma, l’1-bis, che recita “alle violazioni delle disposizioni dell’art. 49, commi 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 50.000,00 euro; è esclusa la punibilità per l’emissione di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità portati all’ incasso dal beneficiario originario”.
Il parere dell’Avvocato
L’avvocato Elena Laura Bini precisa che “spesso i destinatari di questa contestazione sono persone incorse in un errore. In simili ipotesi, con l’introduzione del comma 1-bis nei termini di cui sopra, qualora il beneficiario dell’assegno sia anche colui che l’ha portato all’incasso, non verrebbe comminata alcuna sanzione“.
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