Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Di recente si è discusso molto sul diritto al mantenimento da parte dell’ex coniuge in sede di divorzio.
In particolare, ha fatto molto discutere la nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11504 del 2017 che si è resa “promotrice” di un nuovo sentire sociale, nonché di un nuovo pensiero giuridico.
La citata pronuncia, infatti, ha minato il consolidato orientamento giurisprudenziale che faceva discendere il diritto al conseguimento di un assegno di mantenimento sulla base del criterio del “tenore di vita goduto in costanza di matrimonio“.
Orbene, la Suprema Corte di Cassazione, con la citata “rivoluzionaria” sentenza ha affermato un principio ben diverso: l’assegno di mantenimento deve essere corrisposto solo se all’ex coniuge mancano i mezzi economici adeguati e verta in una situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli non però con riguardo ad un tenore di vita analogo a quello in costanza di matrimonio ma con riferimento al principio dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge.
In verità, la pronuncia n. 11504/2017 della Suprema Corte di Cassazione non è l’ultima sul tema.
Gli Ermellini, infatti, nella recentissima sentenza n. 6663 del 16 marzo 2018 hanno nuovamente affrontato il tema del diritto al mantenimento riconfermando il nuovo orientamento espresso dalla nota pronuncia n. 11504/2017.
I criteri per la determinazione del diritto all’assegno di mantenimento
Secondo i giudici di legittimità, quindi, nella determinazione del diritto all’assegno di mantenimento i giudici di merito devono:
- verificare se il coniuge abbia o meno i mezzi adeguati per il suo sostentamento alla luce non più del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma del principio dell’indipendenza e autosufficienza economica dello stesso, determinato sulla base di diversi indici (ad es. il possesso di redditi, la disponibilità di un immobile, delle capacità di lavoro personale, età, sesso etc.)
- determinare il quantum debeatur (la somma mensile da corrispondere all’ex coniuge) sulla base delle condizioni dei coniugi, del reddito di entrambi, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.
La questione è ancora dibattuta: l’intervento della Cassazione a Sezioni Unite
E’ bene però precisare che, come visto, nonostante la più recente giurisprudenza in tema di assegno divorzile abbia sposato il nuovo orientamento sopra delineato, visto il cambiamento giurisprudenziale e l’innegabile portata delle pronunce, la questione è stata rimessa alla Cassazione a Sezioni Unite, le quali statuiranno se sposare il nuovo orientamento giurisprudenziale, frutto anche di un nuovo sentire sociale, oppure riconfermeranno il precedente indirizzo.
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